Tribunale, Sentenza T-39/22
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 8 November 2023. — OA v European Parliament. — Civil service – Accredited parliamentary assistants – Retirement pension – Request relating to certain elements of pension rights – Rejection – Concept of ‘act adversely affecting an official’ – Equal treatment – Liability. — Case T-39/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un ex assistente parlamentare accreditato che contestava il diniego del Parlamento europeo su alcuni elementi del proprio futuro trattamento pensionistico. La Corte precisa che la decisione era impugnabile, ma conferma nel merito che il servizio svolto prima dell’applicazione del regime CEOS non può essere computato ai fini della pensione UE e che non esiste un diritto a una pensione calcolata sulla media degli stipendi percepiti. Viene inoltre esclusa la responsabilità del Parlamento per violazione del legittimo affidamento, perché le informazioni interne fornite non costituivano assicurazioni giuridicamente vincolanti.
Pensione di un assistente parlamentare accreditato: impugnabilità della risposta dell’istituzione, esclusione del servizio svolto prima dell’entrata nel regime CEOS e mancata applicazione del metodo della media salariale, con rigetto anche della domanda risarcitoria per asserita violazione dell’affidamento legittimo
La questione giuridica
Se la decisione del Parlamento che risponde a una richiesta ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, in materia pensionistica, costituisca un atto lesivo impugnabile; se il periodo di servizio svolto dal ricorrente tra il 2004 e il 2009 con contratto disciplinato dal diritto italiano debba essere conteggiato ai fini della pensione UE; se per un assistente parlamentare accreditato la pensione possa essere calcolata sulla media degli stipendi percepiti nel corso della carriera anziché sull’ultimo stipendio base; e se l’asserita informazione ambigua fornita dal Parlamento possa fondare una responsabilità risarcitoria per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
La decisione con cui il Parlamento, rispondendo a una richiesta amministrativa in materia pensionistica, assume una posizione definitiva sull’esclusione di taluni periodi di servizio e sulla non applicazione di un metodo di calcolo fondato sulla media degli stipendi produce effetti giuridici vincolanti e costituisce atto lesivo impugnabile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tuttavia, il periodo di servizio svolto dal ricorrente prima dell’entrata in vigore del regime CEOS non può essere preso in considerazione due volte, né può essere applicata agli assistenti parlamentari accreditati una regola di calcolo della pensione fondata sulla media degli stipendi, poiché il sistema pensionistico dello Statuto prevede in linea di principio il riferimento all’ultimo stipendio base e non alla media contributiva. In assenza di assicurazioni precise, incondizionate e coerenti, non sussiste neppure violazione del legittimo affidamento tale da fondare una responsabilità risarcitoria dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 2, 3 e 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 95-115, 135 e 136 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
- Regolamento (CE) n. 160/2009
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
Pensione di un assistente parlamentare accreditato: impugnabilità, calcolo della pensione e affidamento legittimo
Si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un ex assistente parlamentare accreditato contro una decisione del Parlamento europeo relativa ad alcuni elementi dei suoi futuri diritti pensionistici. Il Tribunale affronta sia profili di ricevibilità sia questioni sostanziali in materia di pensioni del personale UE e di responsabilità extracontrattuale.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente aveva prestato servizio per il Parlamento europeo in più periodi tra il 2004 e il 2021, dapprima con un contratto disciplinato dal diritto italiano e poi come assistente parlamentare accreditato in diverse gradi. Con domanda del 25 marzo 2021, presentata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, chiedeva conferma di tre aspetti:
- la propria età pensionabile;
- il calcolo della pensione sulla media di tutti gli stipendi percepiti tra il 23 giugno 2010 e il 31 marzo 2021;
- il computo anche del servizio svolto tra il 27 luglio 2004 e il 1° luglio 2009.
Con decisione del 19 aprile 2021 il Parlamento respingeva la richiesta come manifestamente irricevibile, ma nel merito assumeva una posizione sui tre punti. Successivamente, con decisione del 20 ottobre 2021 sul reclamo, confermava la propria posizione sulle questioni della media salariale e del periodo 2004-2009, mentre accoglieva il reclamo sulla pensionabile age, chiedendo all’unità competente di adottare una nuova decisione sul punto.
Oggetto del ricorso e heads of claim
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione del 19 aprile 2021 e di quella sul reclamo, salvo la parte relativa all’età pensionabile;
- una pronuncia dichiarativa sul criterio di calcolo della pensione e sul computo del periodo 2004-2009;
- in subordine, il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Questioni preliminari: natura dell’atto impugnato
Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono in modo diretto e immediato sulla posizione del destinatario sono impugnabili. Nel caso di specie, la decisione sul reclamo non aveva autonoma portata lesiva quanto alle questioni della ricevibilità della domanda e del merito sulla media salariale e sul periodo 2004-2009, poiché si limitava a confermare la decisione iniziale.
Tuttavia, la risposta del Parlamento non era una mera informazione astratta: essa esprimeva una posizione definitiva sull’esclusione di taluni elementi dal futuro calcolo della pensione, con effetti giuridici immediati sulla situazione dell’interessato. Per questo motivo, la decisione iniziale veniva qualificata come atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
Inammissibilità delle conclusioni dichiarative
Il Tribunale dichiara inoltre irricevibili le domande con cui il ricorrente chiedeva alla Corte di stabilire direttamente che:
- la pensione dovesse essere calcolata sulla media degli stipendi percepiti;
- il periodo di servizio 2004-2009 dovesse essere conteggiato.
Viene ribadito che, nei ricorsi ex articoli 263 e 270 TFUE, il giudice dell’Unione non può emettere sentenze meramente dichiarative né impartire ingiunzioni alle istituzioni.
Questioni sulla pensionabile age
Quanto al motivo relativo all’età pensionabile, il Tribunale osserva che il Parlamento aveva già accolto il reclamo su questo punto e che, di conseguenza, il ricorrente aveva escluso tale profilo dall’impugnazione. Il motivo veniva quindi respinto anche perché volto, in sostanza, a ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, estranea alla competenza del giudice dell’Unione in questo tipo di contenzioso.
Periodo di servizio tra il 2004 e il 2009
Sul merito, il Tribunale respinge la tesi secondo cui il servizio svolto dal ricorrente tra il 2004 e il 2009, benché prestato come assistente parlamentare, dovesse essere conteggiato ai fini della pensione UE come se fosse stato svolto direttamente alle dipendenze del Parlamento secondo lo Statuto.
La Corte evidenzia che il regime degli assistenti parlamentari accreditati è stato ricondotto al CEOS solo con il regolamento n. 160/2009, entrato in vigore il 14 luglio 2009. Il contratto del ricorrente per il periodo 2004-2009 era anteriore a tale data ed era disciplinato dal diritto italiano. Ne consegue che, per quel periodo, lo Statuto e il sistema pensionistico UE non erano applicabili.
Il ricorrente aveva inoltre chiesto, il 20 luglio 2020, il trasferimento dei diritti pensionistici maturati in Italia ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto. Tali diritti sono stati già valorizzati nel sistema pensionistico UE per 13 anni, 2 mesi e 4 giorni. Il Tribunale rileva quindi che il ricorrente pretendeva in sostanza una doppia contabilizzazione dello stesso periodo, soluzione incompatibile con il sistema applicabile.
Il motivo di discriminazione viene respinto perché il ricorrente, nel periodo 2004-2009, non si trovava in situazione comparabile a quella di un funzionario UE: era legato da un contratto di diritto italiano, non dal regime statutario. Inoltre, il trasferimento in entrata di capitali pensionistici maturati in Italia non è assimilabile a un periodo di servizio effettivo presso le istituzioni UE.
Media salariale e articolo 77 dello Statuto
Il ricorrente sosteneva che, per gli assistenti parlamentari accreditati, dovesse applicarsi il terzo comma dell’articolo 77 dello Statuto, con conseguente calcolo della pensione sulla base della media degli stipendi percepiti tra il 2010 e il 2021.
Il Tribunale esclude questa interpretazione. Osserva anzitutto che il sistema pensionistico dello Statuto non prevede un metodo fondato sulla media dell’intera carriera. La regola generale resta il riferimento all’ultimo stipendio base; il terzo comma dell’articolo 77 non introduce una media, ma un meccanismo specifico per alcune situazioni particolari, sempre ancorato all’ultimo stipendio base percepito nell’esercizio di determinate funzioni.
Inoltre, tale disposizione si applica ai funzionari o agenti che abbiano svolto, nel corso della carriera, funzioni diverse soggette a regimi differenti; circostanza che non ricorre nel caso del ricorrente, il quale ha svolto sempre funzioni di assistente parlamentare accreditato presso il Parlamento.
Il Tribunale aggiunge che lo Statuto non fonda il sistema pensionistico su un rapporto di corrispondenza matematica tra contributi versati e pensione percepita. Il regime è improntato alla solidarietà, come confermano l’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto e gli articoli 2 e 3 dell’allegato VIII.
Domanda subordinata di disapplicazione parziale dell’articolo 77
In via subordinata, il ricorrente chiedeva una sorta di reinterpretazione “creativa” dell’articolo 77, paragrafo 2, eliminando le parole “final” e “last” per superare l’asserita disparità di trattamento.
Il Tribunale respinge anche questa impostazione. Rileva che il testo dello Statuto non consente di derogare, per gli assistenti parlamentari accreditati, al principio secondo cui la pensione è calcolata sullo stipendio base finale. Inoltre, non emerge alcuna volontà del legislatore di stabilire un diverso criterio di calcolo in ragione delle peculiari progressioni di carriera degli APAs. La soluzione proposta si porrebbe pertanto in contrasto con il tenore letterale della norma.
Domanda risarcitoria e legittimo affidamento
Il ricorrente domandava in subordine il risarcimento del danno, sostenendo che le informazioni presenti sull’intranet del Parlamento e quelle fornite dal personale competente avessero ingenerato un legittimo affidamento circa il computo di uno stipendio più elevato nel calcolo pensionistico.
Il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’Unione richiede tre condizioni cumulative:
- comportamento illecito dell’istituzione;
- danno certo;
- nesso causale tra comportamento e danno.
Quanto al legittimo affidamento, occorrono assicurazioni precise, incondizionate e coerenti provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Nel caso di specie, le informazioni interne erano effettivamente formulate in modo non perfettamente chiaro e potevano creare qualche ambiguità; tuttavia non costituivano assicurazioni sufficientemente precise e incondizionate, né promettevano che la pensione del ricorrente sarebbe stata calcolata sulla media di tutti gli stipendi percepiti.
Poiché manca il primo presupposto della responsabilità, la domanda risarcitoria viene respinta.
Decisione e regime delle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Nonostante la soccombenza del ricorrente, decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, valorizzando la non perfetta chiarezza delle informazioni fornite dall’istituzione sull’intranet e dal funzionario addetto ai fascicoli.
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