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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34465/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano perché il difensore non aveva depositato la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente ha dedotto che l'elezione di domicilio risultava comunque inserita nell'atto di appello con la formula elettivamente domiciliato presso lo studio dello scrivente difensore e che la norma non imponeva un atto separato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'indicazione del domicilio contenuta nell'atto di appello sottoscritto esclusivamente dal difensore non dimostri la volontà dell'imputato e non possa sostituire la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 162 cod. proc. pen., che è atto personale a forma vincolata. Perciò è mancata una valida elezione di domicilio e l'appello è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    richiede la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, a pena di inammissibilità

    La mancata produzione di una valida elezione di domicilio impedisce la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio e comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 162, cod. proc. pen.

    la dichiarazione o elezione di domicilio sia raccolta (...) con sottoscrizione autenticata da un notaio, da persona autorizzata o dal difensore

    La dichiarazione/elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata che richiede una sottoscrizione autenticata; l'indicazione del domicilio in un atto redatto e sottoscritto solo dal difensore non prova la volontà personale dell'imputato.

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Individua i luoghi tra i quali l'imputato può scegliere per le notificazioni; la scelta richiede consapevolezza degli effetti e una manifestazione di volontà personale.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018 (Gaiazzi); Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020 (Simone); Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022 (Luongo)

    Consolidato indirizzo secondo cui la mera indicazione del domicilio nell'atto difensivo non sostituisce la personale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; l'elezione deve risultare da atto conforme alle forme previste dall'art. 162.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata: deve risultare una manifestazione di volontà dell'imputato e, se richiesta dalla norma, essere autenticata secondo l'art. 162 cod. proc. pen.
  • La mera indicazione del domicilio nell'atto di appello sottoscritto solo dal difensore non è sufficiente a validare la notificazione prevista dall'art. 581, comma 1-ter; occorre cura che la dichiarazione sia attestata a norma di legge o che l'imputato abbia sottoscritto l'elezione.
  • Per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione è opportuno depositare, al momento opportuno, una dichiarazione/elezione di domicilio distinta o comunque verificare che l'elezione inserita nell'atto sia accompagnata dalla sottoscrizione autenticata dell'imputato o da altra forma richiesta dalla legge.
  • In presenza di notificazioni tramite PEC al difensore, l'efficacia della notifica per l'imputato dipende comunque dalla valida elezione di domicilio; la notifica al difensore non supplisce a vizi formali dell'elezione.
  • Se l'elezione di domicilio è contestata o non documentata conformemente, il rischio è l'inammissibilità dell'appello con conseguenti spese e eventuali sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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