Sentenza n. 863/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del Provvedimento -OMISSIS- della Prefettura di Modena, notificato il 02.07.2025, di rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché della successiva comunicazione Prot. N.-OMISSIS- notificata il 22.07.2025 reiterativa e confermativa dell'anzidetto rifiuto; -di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della Prefettura di Modena di accettare e procedere sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita mancanza del certificato di conoscenza della lingua italiana, nonché successiva comunicazione confermativa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto prefettizio fondato sulla ritenuta carenza del certificato attestante la conoscenza della lingua italiana. Ha dedotto che, essendo titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e soggetto con status di rifugiato, gli artt. 9, comma 1, lett. e), 9.1 e 16, comma 2, della legge n. 91/1992 escluderebbero la necessità di produrre un’ulteriore attestazione linguistica, essendo sufficiente il possesso del titolo di soggiorno e la residenza legale in Italia per almeno cinque anni. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere presentato osservazioni nel procedimento, alle quali l’Amministrazione ha risposto reiterando il rifiuto. Il Ministero dell’Interno ha contestato la natura provvedimentale dell’atto e, conseguentemente, l’interesse a ricorrere, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura di Modena ha accettato il deposito della domanda di cittadinanza del ricorrente e l’ha regolarmente registrata. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR, rilevato il venir meno della controversia concreta, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito la questione relativa all’esenzione dall’attestazione linguistica né la contestazione sulla natura provvedimentale del rifiuto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. e), l. 91/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della concessione della cittadinanza italiana e la rilevanza del titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 9.1 l. 91/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, nel caso rappresentato, il possesso del titolo di soggiorno e la residenza legale quinquennale consentirebbero di prescindere dall’ulteriore attestazione della conoscenza della lingua italiana.
art. 16, comma 2, l. 91/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esenzione dall’obbligo di attestazione della conoscenza della lingua italiana.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato dal TAR per dichiarare cessata la materia del contendere, a seguito dell’accettazione e registrazione della domanda di cittadinanza da parte della Prefettura.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene una modificazione della situazione sostanziale tale da eliminare la concreta utilità della pronuncia richiesta, come nel caso in cui l’amministrazione adotti un comportamento satisfattivo rispetto alla pretesa azionata.
- Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non è tenuto a decidere nel merito le censure rivolte contro l’atto impugnato, né le questioni preliminari divenute irrilevanti.
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