Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30409/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

Un socio di una s.r.l. aveva chiesto l'accertamento della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, deducendo una prolungata inattività sociale, il mancato deposito dei bilanci per molti anni, contrasti tra i soci, la revoca dell'amministratrice e la riduzione del capitale sotto il minimo legale. Il tribunale aveva dichiarato lo scioglimento e nominato il liquidatore; la corte d'appello aveva respinto il reclamo dell'altra socia, rilevando che la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. sussiste quando l'assemblea sia stabilmente e irreversibilmente incapace di svolgere le funzioni essenziali, e che il procedimento ha natura di volontaria giurisdizione. Con il ricorso per cassazione la socia reclamante ha denunciato violazione degli artt. 2484 c.c. e 2479, ultimo comma, c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente una paralisi oggettiva dell'assemblea nonostante la regolare tenuta di assemblee negli ultimi anni e la formazione di una nuova maggioranza pari al 50% del capitale, idonea a consentire il normale proseguimento della vita sociale e l'approvazione dei bilanci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto della corte d'appello, emesso sul reclamo avverso il decreto del tribunale che accerta una causa di scioglimento della società e nomina il liquidatore, non abbia carattere decisorio e quindi non sia impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, l'accertamento della causa di scioglimento avviene solo incidenter tantum e non in via definitiva; resta comunque possibile per gli interessati promuovere un giudizio ordinario sulla sussistenza o meno della causa di scioglimento e ottenere, se del caso, la rimozione degli effetti del decreto. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2484 c.c.

    La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea ricorre quando l'organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di svolgere le sue funzioni essenziali, in particolare l'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.

  • art. 2479 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la nuova maggioranza assembleare consentisse il regolare funzionamento della società; la Corte non esamina nel merito tale censura perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo contro il provvedimento di scioglimento e nomina del liquidatore non è ricorribile per cassazione perché privo di decisorietà.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendone i presupposti processuali.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso il provvedimento con cui il tribunale accerta una causa di scioglimento della società e nomina i liquidatori, emesso in volontaria giurisdizione, non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • L'accertamento della causa di scioglimento societario in sede di volontaria giurisdizione avviene solo in via sommaria e incidenter tantum, senza pregiudicare la possibilità di un successivo giudizio ordinario sulla effettiva sussistenza della causa e sui suoi effetti.
  • Quando la legge richiede l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, occorre verificare una paralisi stabile e irreversibile delle funzioni essenziali dell'organo sociale, non essendo decisive singole delibere occasionali o la mera regolare convocazione di assemblee se non segue il fisiologico esercizio delle funzioni tipiche.
  • La ricorribilità per cassazione richiede un provvedimento dotato di decisorietà; i provvedimenti di volontaria giurisdizione che non definiscono definitivamente diritti o status restano sottratti al ricorso ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriRecesso del socio
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.