Sentenza del 07/08/2015 n. 16603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato un avviso di rettifica IVA relativo al 1996, fondato sull'omessa fatturazione di prestazioni professionali. L'accertamento traeva origine dalle risposte ai questionari inviati ai clienti del geometra P.A. e dalle indagini bancarie sui conti dell'associazione e dei soci. I motivi riguardavano: il presunto difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di altri soci; l'utilizzo di conti correnti riferibili a soggetti diversi dall'associazione e dai soci; l'utilizzo delle dichiarazioni dei clienti personali del geometra per ricostruire l'attività dell'associazione; nonché l'omessa o insufficiente motivazione e l'utilizzo di dati provenienti da un'indagine penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo non applicabile alla controversia IVA il precedente invocato dal contribuente, relativo alle imposte dirette. I motivi sulla contraddittorietà della motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché privi della specifica illustrazione richiesta dall'art. 366-bis c.p.c.; inoltre, le contestazioni erano generiche, non autosufficienti e non dimostravano la decisività degli elementi criticati. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché deduceva principalmente un vizio di motivazione in diritto, non censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e non rispettava i requisiti formali richiesti. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La censura relativa al difetto di integrità del contraddittorio è stata ritenuta infondata nel caso concreto, poiché il precedente richiamato dal contribuente riguardava le imposte dirette e non una rettifica IVA.
Art. 101 c.p.c.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla partecipazione necessaria al giudizio, ma la relativa censura non è stata accolta.
Art. 111, comma 2, Cost.
È stato richiamato dal contribuente a sostegno della pretesa nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, senza esito favorevole.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma imponeva, per le censure di vizio della motivazione, una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso e delle ragioni della dedotta insufficienza o contraddittorietà. La mancata formulazione di tale sintesi ha determinato l'inammissibilità dei motivi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio previsto dalla norma riguarda la motivazione su fatti controversi e decisivi, non una presunta erronea motivazione in diritto. La Corte ha inoltre richiesto che il fatto omesso o contraddittoriamente valutato sia specificamente indicato e dimostrato come decisivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate con estrema precisione: occorre indicare il fatto controverso, spiegare in cosa consista il vizio e dimostrarne la decisività; una critica generica agli elementi probatori è normalmente inammissibile.
- Il vizio di motivazione deve riguardare una contraddizione interna alla sentenza, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi; non basta contrapporre alla valutazione del giudice una diversa lettura delle prove o richiamare parametri esterni.
- Chi denuncia l'utilizzo di dati bancari o dichiarazioni di terzi deve specificare il contenuto degli elementi contestati, la loro effettiva riferibilità al contribuente e la ragione per cui sarebbero decisivi; in mancanza, il motivo può essere dichiarato generico o non autosufficiente.
- La questione del litisconsorzio necessario può variare a seconda del tributo e della struttura del rapporto fiscale: non è automaticamente applicabile alle controversie IVA un principio elaborato per le imposte dirette.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni di merito: la Corte verifica errori di diritto o vizi processuali e motivazionali dedotti secondo i requisiti formali previsti dalla legge.
- Quando il resistente non si costituisce, il ricorso può comunque essere rigettato; tuttavia, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa, normalmente non viene adottata una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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