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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare in via chirografaria per un credito di euro 65.170,40, fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e su fatture relative a forniture commerciali. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancata prova della definitività esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. La società aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.f., producendo ulteriore documentazione sui rapporti sottostanti; il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo la documentazione inidonea a provare il credito verso la procedura. In cassazione la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza/procedimento e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto privi di data certa e quindi inopponibili al fallimento i documenti, benché già prodotti nel procedimento monitorio prima del fallimento. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'opposizione allo stato passivo era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività, e quindi era inammissibile.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo per tardività, poiché il ricorso ex art. 98 l.f. era stato depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di esecutività dello stato passivo. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato senza rinvio, trattandosi di questione di puro diritto desumibile dagli atti stessi. Non sono state liquidate le spese, poiché il fallimento non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina la dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo non opposto; nel caso concreto il giudice delegato aveva ritenuto mancante tale presupposto documentale

  • artt. 98 e 99 c.p.c.

    richiamati nel testo in luogo delle corrispondenti norme fallimentari, come base dell'opposizione allo stato passivo e del termine per proporla; la Corte ha valorizzato il termine di trenta giorni per l'opposizione

  • art. 99, comma 1, legge fall.

    prevede il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività per proporre opposizione allo stato passivo; la sua violazione comporta tardività e inammissibilità

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per la proroga del termine quando la scadenza cade in un giorno festivo o comunque in giorno che comporta slittamento ex lege

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare errore di percezione e violazione del principio di non contestazione in relazione alla valutazione della prova documentale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    indicato come base della cassazione senza rinvio quando risulta un vizio processuale che impedisce la prosecuzione del giudizio

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    la Corte afferma che, trattandosi di questione di puro diritto emergente dagli atti, non era necessario il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 617 c.p.c.

    citato in un precedente richiamato dalla Corte come esempio di decadenza rilevabile d'ufficio per tardiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 24172/2025 Cass. S.U.

    richiamato come precedente sul rilievo d'ufficio delle decadenze da termini perentori

  • art. 8501/2021 Cass. S.U.

    richiamato per il principio secondo cui le decadenze da termini perentori sono rilevabili d'ufficio e per la cassazione senza rinvio in caso di opposizione tardiva

  • art. 17456/2022 Cass.

    richiamato per affermare che, quando la questione è di puro diritto e risulta dagli atti, non occorre sollecitare il contraddittorio preventivo

Massime di principio

  • L'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo per tardiva proposizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando il superamento del termine perentorio risulti dagli atti e non vi sia giudicato interno sulla questione.
  • Il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione del decreto di esecutività e, se scadente in giorno che determina proroga ex lege, va computato secondo le regole sulla proroga dei termini processuali.
  • Quando la tardività dell'opposizione emerge da dati cronologici incontestati e la questione è di puro diritto, la Corte può cassare il provvedimento impugnato senza rinvio.
  • Non è necessario attivare il contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio se la decisione dipende esclusivamente da circostanze processuali risultanti dagli atti del giudizio.
  • Se manca la tempestiva impugnazione nei termini perentori, il giudice non può esaminare il merito della prova del credito o le ulteriori censure documentali dedotte dall'opponente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

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