Sentenza n. 2033/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, giudice del lavoro, n. 1448/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorso è stato fondato sulla persistente mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato di avere corrisposto quanto dovuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la condanna pecuniaria dell'amministrazione e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l'importo complessivo di 1.000 euro per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere alla liquidazione e corresponsione delle somme, compresa l'eventuale penalità maturata. Ha accolto anche la domanda di astreinte, determinandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Il TAR ha ritenuto non manifestamente iniqua la penalità, poiché l'inadempimento era ingiustificato, gli adempimenti erano semplici e non erano state prospettate ragioni ostative; dopo l'attivazione del commissario, la prosecuzione dell'astreinte sarebbe invece divenuta iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è applicabile anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È il parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sul credito riconosciuto dal giudicato.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dalla sentenza da ottemperare.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato contiene una condanna pecuniaria e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi del credito, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie.
- L'astreinte può essere fissata quando l'inadempimento del giudicato sia ingiustificato, l'attività richiesta all'amministrazione non presenti particolare complessità e non siano state rappresentate ragioni ostative; la penalità non deve tuttavia produrre un effetto manifestamente iniquo.
- Quando è nominato un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia dell'amministrazione, la penalità di mora può essere fatta decorrere fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento, poiché oltre tale momento opera il rimedio sostitutivo commissariale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato anche di liquidare e corrispondere la penalità di mora maturata, oltre alle somme oggetto della condanna principale.
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