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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 62/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su tre censure principali: 1) vizio procedurale e di motivazione relativo all'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per mancata attestazione del deposito (mancanza del timbro di deposito e altre formalità nel fascicolo dell'appello), con contestazione della decisione del Tribunale che aveva verificato officiosamente la regolarità osservando l'atto depositato in altro fascicolo relativo a un co-indagato; 2) carenza di gravità indiziaria per i capi 2, 4, 5 e 6, con argomentazione che il profitto dei reati presupposti si sovrapponeva alle contestazioni di autoriciclaggio (art. 648-ter.1), e mancanza di elementi specifici a fondamento della contestazione; la condotta associativa sarebbe non circostanziata e assomiglierebbe piuttosto a concorso di persone nei singoli delitti; 3) vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari: impossibile desumere rischio di reiterazione da una gravità indiziaria carente o da un atteggiamento processuale dell'indagato che non era stato interrogato perché mai convocato e che risultava inoltre affetto da problemi di salute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10/05/2021 è stata annullata per violazione del principio del contraddittorio e per avere il Tribunale esaminato, d'ufficio e senza sottoporli alle parti, atti estranei al fascicolo del Veronese al fine di regolarizzare formalità di ammissibilità dell'appello del PM. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Principio generale che le impugnazioni sono soggette a formalità; qui richiamato per affermare che l'atto di appello del Pubblico Ministero è soggetto a formalità a pena di inammissibilità.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda l'appello in materia di misure cautelari e la possibilità di trattare posizioni di più indagati; interpretata qui nel senso che la separazione delle posizioni e la valutazione della regolarità dell'appello dovevano essere effettuate nel rispetto della ritualità e del contraddittorio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata sia per le formalità connesse al deposito che per la competenza e le modalità procedurali; citato anche il comma 7 come base per il rinvio per nuovo giudizio.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato per sottolineare la violazione del principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio quando il Tribunale ha utilizzato atti estranei al fascicolo senza comunicarli e senza sottoporli all'esame delle parti.

  • Cass. sez. 6, sent. n. 28825 del 21/09/2017 (Rv. 273663)

    Precedente giurisprudenziale citato in relazione all'onere di controllo delle formalità di deposito degli atti di impugnazione e alla necessità che il timbro e le attestazioni siano verificabili.

Massime di principio

  • La mancata apposizione del timbro di deposito e delle formalità prescritte sull'atto di impugnazione del Pubblico Ministero può determinare l'inammissibilità dell'appello; il giudice deve valutare tale questione nel fascicolo specifico e con pieno contraddittorio.
  • Il tribunale non può regolarizzare o sanare, d'ufficio e mediante accesso a fascicoli estranei, vizi di ammissibilità senza consentire alle parti di esaminare gli atti utilizzati: ciò violerebbe il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.).
  • Quando la difesa deduce l'inammissibilità di un'appello per vizi formali, il giudice del riesame è tenuto a verificare la tempestività e le formalità dell'appello nel relativo fascicolo e non può basarsi su riscontri officiosi in altri fascicoli.
  • Le questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari devono essere valutate solo dopo la decisione sulle questioni preliminari di ammissibilità e nel pieno rispetto del contraddittorio; carenze probatorie o sovrapposizioni tra fattispecie (es. reati presupposti e autoriciclaggio) richiedono ragioni specifiche e circostanziate per l'applicazione di misure cautelari.
  • In situazione analoga, la parte interessata deve eccepire tempestivamente i vizi formali dell'atto di impugnazione e richiedere che qualsiasi documento esterno al fascicolo sia prodotto e sottoposto al confronto tra le parti prima di essere preso in considerazione dal giudice.

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