Sentenza del 28/12/2022 n. 6351 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Tari - Usufrutto sull'immobile - Presupposto impositivo - Configurabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'usufrutto sull'immobile integra il presupposto impositivo della TARI indipendentemente dalle modalità di esercizio del possesso. Di conseguenza l'ente impositore è legittimato a tassare l'immobile gravato da usufrutto e la richiesta di annullamento dell'imposta da parte dell'usufruttuario è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'imposizione della TARI sull'immobile gravato da usufrutto sostenendo che la sola titolarità dell'usufrutto non avrebbe costituito il presupposto impositivo per la tassa sui rifiuti, probabilmente invocando l'assenza di esercizio materiale del possesso o di produzione effettiva di rifiuti.
Norme richiamate
legge n. 147/2013, art. 1, commi 641-644
I commi richiamati definiscono il presupposto impositivo della TARI in relazione alla disponibilità dell'immobile e alla necessità di finanziare il servizio di gestione rifiuti. La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che il diritto reale di usufrutto configura una disponibilità dell'immobile idonea a far sorgere l'obbligazione tributaria, indipendentemente dall'effettivo esercizio materiale del possesso.
Massime di principio
- Il diritto di usufrutto costituisce presupposto impositivo per la TARI: l'usufruttuario è destinatario della tassa anche se non esercita il possesso in modo materiale.
- La valutazione della sussistenza dell'obbligazione TARI non si limita all'effettiva produzione di rifiuti o all'uso concreto dell'immobile: la titolarità del diritto reale (usufrutto) è sufficiente.
- In caso di scissione fra nuda proprietà e usufrutto, la responsabilità TARI ricade sull'usufruttuario; il nudo proprietario non è automaticamente tenuto salvo diversa previsione normativa o regolamentare.
- Per questioni pratiche è opportuno verificare i regolamenti comunali e le modalità di accertamento e notifica: pur essendo il presupposto costituito dall'usufrutto, la quantificazione e l'attribuzione dell'imposta seguono le regole locali.
- Se l'usufruttuario ritiene di non produrre rifiuti o che l'immobile sia effettivamente non utilizzato, la via corretta è richiedere l'accertamento e fornire prove concrete (es. certificazioni di inutilizzo), ma la mera eccezione di mancato esercizio materiale non è sufficiente per escludere l'imposta.
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