Cassazione Civile, Ordinanza n. 01407/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società poi fallita aveva contratto un mutuo con una banca e, nel medesimo contesto, era stato costituito un pegno su titoli per garantire il finanziamento. Il curatore fallimentare aveva agito per la revocatoria del pegno ai sensi dell'art. 67 l. fall., sostenendo in appello che la garanzia fosse stata prestata anche per la pregressa esposizione debitoria della società verso la banca e, in ogni caso, che l'operazione fosse sproporzionata. La banca ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo: violazione del divieto di ultrapetizione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il fallimento non aveva mai allegato in primo grado che il pegno garantisse debiti diversi dal mutuo; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale accolto una nuova causa petendi introdotta solo in appello; violazione dell'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall., perché la contestualità tra finanziamento e garanzia escludeva la revocabilità come garanzia per debito preesistente non scaduto; violazione dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., perché il rapporto di corrispettività andava valutato con riferimento alla prestazione del creditore garantito e non all'utilità che il garante traeva dall'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati sia il motivo relativo all'ultrapetizione e al mutamento in appello della causa petendi, sia quello sulla contestualità tra concessione del credito e costituzione della garanzia, sia quello sulla errata applicazione del criterio di corrispettività ai fini dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'appello del fallimento, con conseguente conferma del rigetto delle domande revocatorie già disposto in primo grado. Le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico del fallimento soccombente.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.
"sproporzione"; "atto di prestazione di garanzia"
Ai fini della revocatoria fallimentare per atto a titolo oneroso, il rapporto di corrispettività va valutato con riferimento alla prestazione resa dal creditore in rapporto alla garanzia prestata, non all'utilità economica che il garante ricava dall'operazione.
art. 67, comma 1, n. 3, l. fall.
"debito preesistente non scaduto"
La revocatoria delle garanzie presuppone che la garanzia sia stata costituita nel periodo sospetto per un debito già sorto e non ancora scaduto; la norma non si applica quando credito e garanzia siano stati unitariamente convenuti e realizzati in un contesto al di fuori di ogni sospetto.
art. 112 c.p.c.
"divieto di ultra o extra-petizione"
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o fondare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli allegati, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Il giudice può dare diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, ma tale potere non consente di mutare i fatti costitutivi della domanda o di decidere oltre i limiti del thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul processo per censurare l'erroneo uso di fatti non allegati come base della decisione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato interno su una statuizione del primo giudice non impugnata.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte nuove domande o nuovi fatti costitutivi che mutino la causa petendi originaria.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria grava sull'attore; non spetta al convenuto dimostrare l'insussistenza del debito preesistente.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare delle garanzie reali, l'attore deve allegare e provare in modo specifico il fatto costitutivo posto a base della domanda; il giudice non può sostituire a tale fatto una diversa esposizione debitoria introdotta solo in appello.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di correggere la qualificazione giuridica dei fatti dedotti, ma non di mutare i fatti costitutivi della pretesa né di oltrepassare i limiti della domanda, pena ultrapetizione.
- La revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 3, l. fall. richiede una garanzia per debito preesistente e non scaduto; se credito e garanzia sono stati unitariamente pattuiti e attuati, la sola discrasia temporale dovuta a tempi tecnici non basta a integrare il presupposto revocatorio.
- Ai fini della revocatoria di una garanzia, la sproporzione o il difetto di corrispettività va valutato con riguardo al rapporto tra prestazione del creditore e garanzia prestata, non al vantaggio economico che il garante ritrae dal finanziamento.
- Quando la soluzione del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →