Risposta n. 212 del 27/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, il momento impositivo coincide con l’effettiva spendita del credito welfare; il limite di 3.000 euro va verificato solo al momento della conversione del premio; inoltre i conviventi di fatto dovrebbero essere assimilati ai familiari e quindi ammessi ai benefit.
Conversione del premio di risultato in welfare aziendale e nozione di familiari
Il quesito
La Banca chiede quando si considera imponibile il benefit derivante dalla conversione del premio di risultato in credito welfare ai fini del limite di 3.000 euro e se i conviventi di fatto possano essere inclusi tra i familiari beneficiari dei servizi welfare agevolati.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il limite di 3.000 euro vada verificato nel momento in cui il dipendente esercita l’opzione di conversione del premio, mentre il benefit si considera percepito quando il lavoratore sceglie il servizio welfare tramite la piattaforma. Esclude inoltre i conviventi di fatto dalla nozione di familiari ai fini dell’art. 51 TUIR, ammettendo solo le parti dell’unione civile.
Conversione del premio di risultato in welfare aziendale
L’interpello riguarda il piano welfare della Banca "ALFA", che intende consentire ai dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato degli anni 2018 e 2019 in servizi e prestazioni welfare fiscalmente agevolati. La questione investe sia il corretto momento di tassazione dei benefit sia l’individuazione dei familiari che possono fruirne.
Fattispecie e struttura del piano welfare
La Banca, operante nel settore del credito in diverse province e con oltre 1.300 dipendenti, ha sottoscritto un Contratto Integrativo Aziendale con requisiti richiamati dall’istante in relazione all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015. Nell’ambito dell’accordo sindacale è stato previsto un sistema di welfare aziendale che consente a categorie omogenee di dipendenti di sostituire, in tutto o in parte, il premio di risultato con un budget figurativo di spesa, denominato "Credito Welfare".
Il piano riguarda:
- il premio di risultato 2018, erogato nel 2019;
- il premio di risultato 2019, erogato nel 2020.
L’opzione di conversione doveva essere esercitata entro:
- 31 maggio 2019 per il premio 2018;
- 31 maggio 2020 per il premio 2019.
La Banca si impegnava a comunicare l’ammontare del premio rispettivamente entro il 15 maggio 2019 e il 15 maggio 2020.
Servizi welfare previsti
Il piano consentiva di utilizzare il credito welfare per una pluralità di beni e servizi rientranti nell’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, tra cui:
- contribuzione alla previdenza complementare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h);
- rimborsi spese per coniuge, figli e altri familiari, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter);
- opere e servizi di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), inclusi assistenza sanitaria, abbonamenti sportivi e viaggi con finalità educative, ricreative o di culto;
- buoni spesa e buoni carburante entro il limite di 258,23 euro, eventualmente ridotto del valore di altri benefit in natura ricevuti nello stesso anno;
- contribuzione alla cassa sanitaria, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a);
- abbonamenti per il trasporto locale, regionale e interregionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. d-bis).
Il regolamento prevedeva anche un credito welfare aggiuntivo per i dipendenti con figli a carico, messo a disposizione unilateralmente dalla Banca e utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, al pari del credito derivante dalla conversione del premio.
Gestione del credito non utilizzato
Il regolamento stabiliva che il credito welfare non fruito entro le date previste non potesse essere liquidato in denaro. Il residuo doveva essere:
- accreditato come integrazione alla contribuzione a un fondo di previdenza complementare e/o assistenziale, se consentito dal regolamento del fondo;
- in mancanza di iscrizione a un fondo o di possibilità regolamentare, definitivamente perso.
Quesiti posti all’Agenzia
La Banca ha chiesto in sintesi:
- di individuare il momento impositivo ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR e il momento rilevante per il rispetto del limite di 3.000 euro previsto dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015;
- di chiarire se i "conviventi di fatto" dei dipendenti possano essere considerati familiari ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. d-bis), f), f-bis) e f-ter) del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Banca ha sostenuto che:
- il momento impositivo debba coincidere con la spendita del credito welfare, cioè con il rimborso, con l’emissione del codice identificativo del servizio o con il versamento dei contributi al fondo o alla cassa sanitaria;
- il limite dei 3.000 euro debba essere verificato soltanto al momento della conversione del premio in credito welfare, senza rilevanza della successiva fruizione;
- i conviventi di fatto e i soggetti legati da unione civile debbano essere assimilati al coniuge e quindi inclusi tra i familiari beneficiari dei servizi welfare.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208/2015, come modificata dalle leggi di bilancio 2017 e 2018 e dal d.l. n. 50/2017, che disciplina l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato entro il limite di 3.000 euro lordi;
- il comma 184 del medesimo articolo, che consente al lavoratore di scegliere la fruizione dei premi di risultato in tutto o in parte tramite le somme e i valori di cui all’art. 51, commi 2 e 3, TUIR;
- l’art. 51 del TUIR, che individua i benefit esclusi da imposizione entro specifici limiti e condizioni;
- la legge n. 76/2016, in materia di unioni civili e convivenze di fatto;
- la circolare n. 5/E del 2018, § 4.11, sul momento di rilevanza della conversione del premio.
Parere dell’Agenzia sul momento di tassazione e sul limite di 3.000 euro
L’Agenzia conferma che, in caso di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo d’imposta in cui il dipendente esercita l’opzione di conversione. Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, il rispetto del limite annuo di 3.000 euro va verificato:
- per il premio 2018, al momento dell’opzione esercitata entro il 31 maggio 2019;
- per il premio 2019, al momento dell’opzione esercitata entro il 31 maggio 2020.
Per quanto riguarda il momento di percezione dei benefit sostitutivi, l’Agenzia richiama il principio di cassa proprio del reddito di lavoro dipendente e afferma che il fringe benefit si considera percepito quando esce dalla sfera patrimoniale del datore di lavoro ed entra in quella del dipendente. Tuttavia, nella fattispecie concreta, la percezione si colloca nel momento in cui il dipendente effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente dal successivo utilizzo del servizio, dall’erogazione del rimborso o dal versamento dei contributi al fondo/cassa.
Parere dell’Agenzia sui singoli servizi welfare
L’Amministrazione precisa che, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, si considerano percepiti nel momento della scelta sulla piattaforma i seguenti benefit:
- contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria;
- rimborsi spese ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter);
- opere e servizi di cui all’art. 51, comma 2, lett. f);
- buoni spesa o buoni carburante entro 258,23 euro;
- abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La successiva erogazione del rimborso, l’utilizzo del servizio o il versamento del contributo da parte del datore di lavoro assumono rilievo solo come fase esecutiva del beneficio.
L’Agenzia aggiunge che, quando le spese rimborsate siano oneri detraibili o deducibili per il lavoratore, il momento del rimborso rileva ai fini della compilazione della Certificazione Unica, in particolare del punto 701, che indica l’anno di sostenimento della spesa, per evitare un doppio vantaggio fiscale. Le medesime considerazioni valgono anche per il credito welfare per figli a carico.
Parere dell’Agenzia sulla nozione di familiari
Sul secondo quesito, l’Agenzia esclude che i "conviventi di fatto" possano rientrare nella nozione di familiari ai fini dell’art. 51 TUIR. Richiama la legge n. 76/2016, che equipara al matrimonio solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso, estendendo ad esse l’uso dei termini "coniuge" e "coniugi" nelle varie fonti normative.
Diversamente, per le convivenze di fatto disciplinate dai commi 36 e 37 della stessa legge, non è prevista alcuna equiparazione al matrimonio. Pertanto, nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, il convivente di fatto non rientra nella nozione di familiare e non può beneficiare del regime di favore previsto dall’art. 51, comma 2, lett. d-bis), f), f-bis) e f-ter) del TUIR.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce due punti essenziali per la gestione del piano welfare:
- il limite di 3.000 euro si controlla al momento della conversione del premio in credito welfare;
- il beneficio si considera percepito quando il dipendente sceglie il servizio sulla piattaforma, non quando lo utilizza o quando il datore effettua il pagamento;
- i conviventi di fatto sono esclusi dalla platea dei familiari agevolabili, mentre resta ferma l’equiparazione delle parti dell’unione civile nei limiti previsti dalla legge.
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