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Interpello

Risposta n. 211 del 27/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La fattura va emessa nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, evidenziando che il pagamento è avvenuto da parte di terzi. La ritenuta d'acconto IRPEF deve essere indicata solo se la parte obbligata al pagamento è un sostituto d'imposta; se la parte soccombente non ha tale qualifica, la ritenuta non va operata né esposta in fattura.

Compenso del CTU, fatturazione elettronica e ritenuta IRPEF ex art. 25 d.P.R. 600/1973

Il quesito

Chiarire come debba essere emessa la fattura elettronica dal consulente tecnico d'ufficio dopo la liquidazione del compenso da parte del giudice, in particolare se debba essere indicata la ritenuta d'acconto IRPEF quando il pagamento è effettuato dalle parti private prive di partita IVA e non dall'Amministrazione della Giustizia.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, per i compensi del CTU, il debito grava sulla parte individuata dal giudice, mentre l'Amministrazione della Giustizia non effettua materialmente il pagamento. Esclude l'applicazione della scissione dei pagamenti e ritiene che anche la ritenuta IRPEF ex art. 25 d.P.R. 600/1973 debba essere versata dalla parte soccombente solo se questa è sostituto d'imposta; altrimenti la ritenuta non si applica.

Compenso del CTU, fatturazione elettronica e ritenuta IRPEF

L'interpello riguarda la corretta gestione fiscale del compenso liquidato a un consulente tecnico d'ufficio (CTU) in un giudizio civile, con particolare attenzione alla fatturazione elettronica e all'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF. Il caso nasce dal fatto che il compenso è posto a carico delle parti in causa, persone fisiche prive di partita IVA, mentre la fattura viene emessa nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente, iscritto all'albo dei geometri e a quello dei consulenti tecnici del tribunale, riferisce che il giudice ha liquidato in suo favore il compenso per l'attività di CTU, oltre agli oneri spettanti. Il pagamento deve essere effettuato dalle parti, solidalmente obbligate verso il professionista e tenute, nei rapporti interni, in parti uguali.

Poiché le parti sono persone fisiche senza partita IVA, il professionista intende:

  • predisporre preventivamente una fattura pro-forma, senza indicazione della ritenuta d'acconto IRPEF;
  • emettere poi la fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia dopo il pagamento ricevuto dalla parte;
  • evidenziare in fattura che il pagamento è stato effettuato da terzi e non dall'Amministrazione della Giustizia.

Il tribunale, interpellato informalmente, avrebbe inoltre comunicato di non essere tenuto al versamento della ritenuta d'acconto.

Quesito posto all'Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede chiarimenti sulla corretta modalità di emissione della fattura elettronica a seguito della liquidazione del compenso del CTU in una causa civile, e in particolare sulla necessità di evidenziare o meno la ritenuta d'acconto IRPEF ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L'istante sostiene che la ritenuta d'acconto IRPEF debba essere evidenziata in fattura, ritenendo che il Tribunale, in quanto persona giuridica, sia ricompreso tra i sostituti d'imposta.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama:

  • la risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88, che qualifica il reddito derivante dall'attività di CTU svolta con abitualità come reddito di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR;
  • l'articolo 54 del TUIR, per la disciplina dei redditi professionali;
  • l'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1973, in tema di fatturazione;
  • la circolare 7 maggio 2018, n. 9/E, sui chiarimenti relativi alla scissione dei pagamenti;
  • l'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo alla ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo.

Valutazioni dell'Agenzia sulla natura del rapporto e sulla fatturazione

Secondo l'Agenzia, quando l'attività di CTU è svolta con carattere di abitualità, il relativo reddito rientra nel lavoro autonomo. In tale ipotesi, sotto il profilo IVA, il professionista deve possedere o aprire la partita IVA ed è tenuto alla fatturazione elettronica, salvo casi in cui la legge preveda forme alternative di documentazione.

Con riguardo al compenso del CTU, la circolare n. 9/E del 2018 ha chiarito che il titolare passivo del debito è la parte processuale esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, individuata dal provvedimento del giudice. Tale soggetto è tenuto al pagamento del compenso per le prestazioni rese a favore dell'Amministrazione della Giustizia, che è committente ma non esecutrice del pagamento.

Per questo motivo, il CTU deve emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, indicando che il pagamento materiale è effettuato dalla parte o dalle parti individuate dal giudice.

Parere dell'Agenzia delle Entrate sulla scissione dei pagamenti

L'Agenzia ribadisce che l'Amministrazione della Giustizia, pur rientrando in astratto nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, non esegue materialmente il pagamento del corrispettivo al CTU. L'applicazione del meccanismo comporterebbe un inutile doppio passaggio dell'IVA, poiché la parte obbligata dovrebbe pagare al consulente soltanto l'imponibile e trasferire l'IVA all'Amministrazione della Giustizia, che a sua volta la verserebbe all'Erario.

Tale aggravio procedurale giustifica la non applicazione della scissione dei pagamenti nella fattispecie esaminata.

Parere dell'Agenzia sulla ritenuta d'acconto IRPEF

In modo analogo, l'Agenzia afferma che la ritenuta d'acconto IRPEF ex articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 non deve essere versata dall'Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente che è titolare passiva del rapporto di debito e sopporta l'onere economico, sempre che tale parte abbia la qualifica di sostituto d'imposta.

Ne consegue che:

  • solo se la parte obbligata al pagamento è un sostituto d'imposta, la fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia dovrà indicare la ritenuta d'acconto IRPEF;
  • se, come nel caso rappresentato, la parte soccombente non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la ritenuta non deve essere operata e non deve essere esposta in fattura dal consulente.

Conclusioni operative

L'interpello chiarisce che, per il compenso del CTU:

  • la fattura va emessa nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia;
  • deve essere indicato che il pagamento è stato effettuato dalla parte obbligata e non dall'Amministrazione;
  • la ritenuta d'acconto IRPEF va esposta solo se il soggetto tenuto al pagamento è un sostituto d'imposta;
  • in mancanza di tale qualifica, non vi è obbligo di ritenuta né di evidenziazione in fattura.

L'Agenzia, quindi, risolve il caso escludendo l'indicazione della ritenuta nella fattura del CTU quando il pagamento avviene da parte di persone fisiche prive della qualifica di sostituto d'imposta.

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