Risposta n. 214 del 27/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIUR ritiene che i contributi in natura, essendo prestazioni non retribuite valorizzate solo convenzionalmente ai fini del sostegno economico, non abbiano rilevanza fiscale e quindi non debbano essere assoggettati a imposizione.
Trattamento fiscale dei contributi in natura erogati dal MIUR nell’avviso "Smart cities and Communities and Social Innovation".
Il quesito
Il MIUR chiede se i contributi in natura erogati ai beneficiari siano imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta ex art. 25 d.P.R. 600/1973; in caso positivo, chiede come comportarsi per le somme ancora da erogare e per quelle già corrisposte senza ritenuta.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la tesi del MIUR e considera i contributi in natura somme imponibili ai fini IRPEF come redditi assimilati a lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c) TUIR; di conseguenza il MIUR deve applicare la ritenuta d’acconto ex art. 24 d.P.R. 600/1973 sulle erogazioni ancora da effettuare. Per le somme già pagate senza ritenuta, rilevano le violazioni e le sanzioni previste dal d.lgs. 471/1997, con possibilità di ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.
Contributi in natura nell’avviso "Smart cities and Communities and Social Innovation"
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei cd. contributi in natura erogati dal MIUR nell’ambito dell’Avviso "Smart cities and Communities and Social Innovation". Il tema centrale è se tali somme, corrisposte a persone fisiche o enti no profit in relazione ad attività di ricerca, debbano essere assoggettate a IRPEF e a ritenuta alla fonte.
Fattispecie rappresentata dal MIUR
Il MIUR descrive i contributi in natura come prestazioni non retribuite, valorizzate convenzionalmente ai fini del sostegno economico sulla base di un importo pari a euro 200,00 al giorno. In media, per ciascun progetto, le erogazioni sono state di circa euro 120.000,00 per l’intera durata delle attività, pari a tre anni.
Il Ministero sottolinea che, secondo la disciplina dell’avviso e delle linee guida, tali contributi sarebbero funzionali solo alla realizzazione del progetto e non determinerebbero un arricchimento del beneficiario. Per tale ragione, fino a quel momento, le somme sono state erogate senza applicazione della ritenuta fiscale.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il MIUR chiede se i contributi erogati nell’ambito del progetto siano soggetti a prelievo fiscale ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. In caso di risposta affermativa, chiede inoltre:
- se le somme ancora da erogare debbano essere pagate previa applicazione della ritenuta;
- se, per i contributi già erogati senza ritenuta, l’Agenzia debba procedere al recupero diretto presso i percipienti oppure se il Ministero debba versare le somme all’Erario e poi rivalersi sui beneficiari.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo il MIUR, i contributi in natura non avrebbero rilevanza fiscale. La ragione addotta è che si tratta di prestazioni non retribuite, valorizzate solo in via convenzionale e finalizzate esclusivamente alla concessione del sostegno economico, senza configurare un vero reddito imponibile.
Normativa richiamata
Il documento richiama, in particolare:
- l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- l’art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente;
- l’art. 51 e l’art. 52 del TUIR, in tema di determinazione della base imponibile;
- l’art. 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, sugli obblighi dichiarativi dei sostituti d’imposta;
- gli artt. 3 e 8 del d.P.R. n. 602 del 1973, in materia di versamento delle ritenute;
- gli artt. 13, 14 e 2 del d.lgs. n. 471 del 1997, sulle sanzioni per omessa ritenuta, omesso versamento e omessa/infedele dichiarazione;
- l’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sul ravvedimento operoso.
L’Agenzia richiama anche la disciplina europea sui contributi in natura, segnalando che essi sono configurati come prestazioni non retribuite e valorizzati ai fini del sostegno economico secondo parametri convenzionali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la posizione del MIUR. Pur riconoscendo che i contributi sono qualificati come "in natura", osserva che, nella sostanza, si tratta di vere e proprie corresponsioni di denaro, valorizzate in euro 200,00 al giorno.
Secondo l’Agenzia, la rilevanza fiscale discende dalla finalità del programma, che mira a sostenere attività di ricerca e innovazione. In tale contesto, i contributi sono ricondotti all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, cioè tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto assimilabili a borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale. La circostanza che i destinatari non siano necessariamente studenti non esclude l’imponibilità, poiché la prassi dell’Amministrazione ha già chiarito che la norma comprende anche elargizioni destinate a sostenere attività di studio, ricerca, formazione e specializzazione.
Ne consegue che, in assenza di una specifica causa di esenzione, le somme sono imponibili ai fini IRPEF e devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Obblighi di ritenuta e di versamento
L’Agenzia precisa che il MIUR, quale sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta all’atto del pagamento delle somme imponibili. Se la ritenuta non trova capienza nei pagamenti in denaro contestuali, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente alla ritenuta.
Le ritenute devono poi essere versate con le modalità ordinarie previste per il versamento diretto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.
Somme già erogate senza ritenuta e profili sanzionatori
Per le somme già corrisposte senza applicazione della ritenuta, l’Agenzia evidenzia che si è in presenza di omessa effettuazione della ritenuta e, a seconda dei casi, di omesso versamento o di omessa/infedele dichiarazione del sostituto d’imposta.
Le sanzioni richiamate sono quelle previste dal d.lgs. n. 471 del 1997:
- art. 14: sanzione del 20% dell’ammontare non trattenuto per omessa effettuazione della ritenuta;
- art. 13: sanzione del 30% dell’ammontare non versato per omesso versamento;
- art. 2, commi 1 e 2: sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare non versato in caso di dichiarazione omessa, oppure dal 90% al 180% in caso di dichiarazione infedele, con minimo di euro 250.
L’Agenzia precisa inoltre che, per effetto delle modifiche normative richiamate, la sanzione per omesso versamento resta assorbita, se commessa, dalla violazione di omessa o infedele dichiarazione annuale.
Ravvedimento operoso e conclusioni operative
L’Agenzia segnala che, al ricorrere delle condizioni, è applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, con l’eccezione della sanzione relativa all’omessa dichiarazione.
Poiché il MIUR non ha indicato con precisione l’arco temporale di erogazione degli emolumenti, l’Agenzia non entra nel dettaglio di singole annualità, ma afferma che:
- per le somme ancora da erogare, il Ministero deve applicare la ritenuta alla fonte prima del pagamento;
- per le somme già pagate senza ritenuta, devono essere regolarizzate le violazioni fiscali secondo le regole ordinarie, con eventuale ravvedimento se ne ricorrono i presupposti.
In sintesi, l’interpello conclude che i contributi in natura erogati dal MIUR sono fiscalmente rilevanti e soggetti a IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con obbligo di ritenuta e con possibili conseguenze sanzionatorie per le somme già erogate senza il prelievo.
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