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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31475/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) deducendo quattro motivi: (1) carenza di indizi gravi, precisi e concordanti e contraddittorietà della motivazione, con contestazione della ricostruzione dei fatti (mancata verifica dell'esistenza dell'immobile, rilevanza delle condotte post delictum, assenza di irreperibilità); (2) responsabilità basata esclusivamente sull'accredito su una carta PostePay; (3) eccessiva severità nella dosimetria della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (richiamo agli artt. 133 e 62-bis c.p.); (4) mancanza di motivazione sulla negata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi (per genericità, tentativo inammissibile di riesame del merito e mancanza di specificità) e ha invece accolto il quarto motivo. È confermata la responsabilità dell'Annunziata per il reato di truffa e la sentenza di merito resta definitiva sotto tale profilo; tuttavia la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto (deve essere fornita specifica motivazione circa l'ostativo giudizio prognostico, particolarmente rilevante essendo il ricorrente incensurato).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale che configura il reato di truffa; applicata per confermare la condanna dell'imputato in base alle valutazioni di merito circa i contatti, le modalità della condotta e la riferibilità del profitto all'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della censura sulla valutazione delle prove; la Corte precisa che le doglianze sulla valutazione probatoria non possono essere prospettate come violazione di legge e non ammettono un sindacato di merito in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti della motivazione nelle memorie di ricorso; la Corte osserva che la esposizione dei motivi è stata resa nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti (62-bis riguarda le circostanze comuni); impugnate con riferimento alla dosimetria, ma la Corte ha ritenuto insussistente la censura non essendovi arbitrarietà nella motivazione dei giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Richiamati per i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ribadisce che non è consentito trasformare un'apprezzamento di merito in un motivo di diritto e che la censura deve rispettare le categorie previste dall'art. 606.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Citato a supporto del principio secondo cui la genericità e la mancanza di specificità del motivo determinano l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame libero del materiale probatorio: le doglianze sulla valutazione delle prove, salvo vizi di motivazione evidenti o illogicità, sono inammissibili se proposte come violazione di legge.
  • La 'doppia conforme' (decisioni in pari senso di primo e secondo grado) rende particolarmente difficile ottenere l'annullamento per vizi di merito; occorre dimostrare specifiche illogicità o insufficienze nella motivazione.
  • Quando il ricorrente è incensurato e richiede benefici (es. sospensione condizionale della pena), il giudice di merito deve esprimere una motivazione concreta e specifica se nega il beneficio, indicando gli elementi che giustificano un giudizio prognostico negativo; l'omissione comporta annullamento limitato sul punto.
  • Le censure sulla congruità della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti devono dimostrare arbitrarietà o illogicità nella motivazione della pena per essere accolte in Cassazione.
  • La presenza di elementi quali l'accredito su una carta prepagata o condotte post delictum può concorrere alla valutazione della responsabilità ma non è sufficiente di per sé se la difesa dimostra in modo specifico la loro irrilevanza; tuttavia, la critica generica alla rilevanza di tali elementi non supera i limiti di ammissibilità in Cassazione.

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