Cassazione Penale, Ordinanza n. 24221/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato in primo grado per minacce aggravate, ma la Corte di appello ha riformato la decisione e lo ha prosciolto perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore. I motivi, per come emergono dall'ordinanza, riguardavano: la reiterazione di doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione ritenuta corretta; la censura della valutazione delle dichiarazioni di un teste diretto e di un teste indiretto; una critica volta, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e a sindacare il merito delle valutazioni probatorie senza specifici travisamenti; la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; infine, questioni connesse alla decisione sulla domanda della parte civile e alla liquidazione delle spese processuali in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente reiterativo; il secondo generico e comunque relativo a valutazioni rimesse al giudice di merito; il terzo diretto a un inammissibile riesame del fatto, in assenza di specifici travisamenti e in presenza di motivazione non manifestamente illogica; il quarto inammissibile perché la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha natura eccezionale e qui la Corte territoriale aveva motivato congruamente sul punto; il quinto manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda della parte civile e l'accoglimento di essa costituisce presupposto per la liquidazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto ha giustificato il proscioglimento in appello; il richiamo alla norma rileva anche ai fini della decisione sulla domanda della parte civile e sulle spese.
art. 192 c.p.p.
La valutazione delle dichiarazioni testimoniali e del teste indiretto è rimessa al giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in censure generiche prive di specifici vizi di legittimità.
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale, attivabile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure che mirano solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove sono estranee al giudizio di legittimità, salvo specifica allegazione di travisamento della prova o macroscopica illogicità della motivazione.
- La valutazione dell'attendibilità e della portata probatoria delle dichiarazioni rese da testimoni diretti o indiretti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere censurata solo dimostrando l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e l'esistenza di lacune o manifeste illogicità della motivazione decisiva che essa avrebbe potuto colmare.
- Nel proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla domanda della parte civile; l'accoglimento di tale domanda è sufficiente per fondare la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.
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