Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13359/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo costruttore)

La controversia

Il proprietario originario dell'esborso aveva convenuto il figlio, titolare della nuda proprietà di un terreno agricolo poi divenuto pieno proprietario per la cessazione dell'usufrutto, per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 936, comma 2, c.c. Deduceva di aver acquistato il terreno, di averne intestato la nuda proprietà al figlio riservando l'usufrutto alla moglie, e di aver realizzato a proprie spese un magazzino rurale, poi ampliato e condonato con cambio di destinazione d'uso in abitazione. In appello la domanda era stata respinta non più per inapplicabilità della norma al nudo proprietario, ma per insufficienza della prova documentale del quantum. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 936 c.c., perché la Corte d'appello, pur riconoscendo che l'opera aveva incrementato il valore del bene, avrebbe erroneamente preteso una prova analitica delle spese invece di liquidare anche d'ufficio l'indennizzo; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata applicazione del principio di non contestazione, del fatto notorio e delle norme di comune esperienza, nonché per non aver utilizzato i poteri officiosi del giudice, inclusa l'eventuale consulenza tecnica, per determinare il quantum dell'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli esaminabili congiuntamente perché attinenti al medesimo tema decisorio. Ha affermato che, una volta accertato che l'opera del terzo ha determinato un incremento di valore del fondo e che non è più praticabile la rimozione delle opere per decorso del termine previsto dall'art. 936 c.c., il terzo ha diritto all'indennizzo; la mancata prova analitica del quantum non elimina il diritto, potendo il giudice di merito quantificarlo anche mediante poteri officiosi e valorizzando il principio di prova documentale già in atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    l'obbligo di indennizzo a carico del proprietario del fondo sorge per l'avvenuta incorporazione dell'opera del terzo e per l'esercizio del diritto di ritenzione; il diritto non viene meno se il quantum non è provato in modo analitico, essendo comunque dovuta la liquidazione in base ai parametri legali dell'aumento di valore del fondo o del valore dei materiali e della manodopera.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa all'art. 936 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la mancata applicazione del principio di non contestazione e la mancata considerazione di fatti non contestati o notori.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    utilizzato per articolare la censura sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale in punto di prova e quantificazione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • In tema di opere eseguite dal terzo sul fondo altrui con materiali propri, il diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c. sorge quando l'opera si è incorporata al fondo e il proprietario non può più esercitare utilmente la facoltà di rimozione; il decorso del termine per scegliere tra rimozione e ritenzione consolida la pretesa del terzo.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 936 c.c. non viene meno per la sola difficoltà o incompletezza della prova del quantum: una volta accertato l'an del diritto, il giudice deve procedere alla sua liquidazione secondo i criteri legali, potendo avvalersi anche di poteri istruttori officiosi ove la documentazione offra un principio di prova.
  • La tutela del proprietario del fondo e quella del terzo costruttore sono regolate da un criterio di priorità del vantaggio economico recato dall'opera rispetto a eventuali pretese risarcitorie incompatibili; se il bene è stato incrementato di valore, il terzo ha diritto all'indennizzo parametrato a tale incremento o, in alternativa, al valore dei materiali e della manodopera.
  • Quando la decisione impugnata riconosce in linea di principio l'applicabilità dell'art. 936 c.c. al nudo proprietario o al proprietario pieno, non può negare la domanda solo per insufficienza della prova sul quantum senza considerare che la quantificazione può essere svolta dal giudice anche tramite consulenza tecnica e altri strumenti processuali.
  • rami

Come è indicizzato

RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.