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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità emesso nei confronti di una società che gestiva un impianto pubblicitario costituito da un unico pannello con più pre-insegne o frecce direzionali riferibili a soggetti diversi. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l'imposta dovesse essere calcolata sull'impianto nel suo complesso e non come somma delle superfici delle singole pre-insegne; la CTR del Veneto aveva invece rigettato l'appello del concessionario, richiamando una circolare ministeriale che considerava unitariamente il gruppo segnaletico. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che la CTR si era discostata dalla giurisprudenza di legittimità che, in presenza di plurimi messaggi pubblicitari riferiti a diverse aziende su un unico pannello, impone di commisurare il tributo alla superficie espositiva di ciascun messaggio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR condannato l'appellante alle spese in favore di una parte rimasta intimata e non costituita.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritto né vincolano il giudice; nel merito, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario come collegamento inscindibile tra forma di divulgazione e messaggio, ma quando sul medesimo pannello siano presenti più messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi il tributo va determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni complessive del mezzo. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulle spese, perché la parte appellata non costituita non poteva ricevere la condanna alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Nel caso di plurimi messaggi pubblicitari riferiti a diverse aziende collocati su un unico pannello, l'imposta si determina in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascun messaggio, non sulla superficie complessiva del mezzo cumulativo.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La previsione di solidarietà per l'obbligazione tributaria del soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio conferma il legame inscindibile tra mezzo e messaggio pubblicitario.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente non può essere condannata alle spese in favore di un soggetto che non si sia costituito nel giudizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese del giudizio tributario non possono essere poste a carico della parte appellante soccombente in favore di una parte rimasta non costituita.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposta comunale sulla pubblicità, quando più messaggi riferiti a soggetti diversi siano esposti su un unico supporto, il presupposto e la base di calcolo del tributo vanno individuati con riferimento alla superficie di ciascun messaggio pubblicitario e non alla sola superficie totale del supporto.
  • Le circolari e risoluzioni ministeriali in materia tributaria hanno valore meramente interpretativo interno e non vincolano né il contribuente né il giudice, non potendo costituire fonte del rapporto tributario.
  • La previsione di solidarietà tra titolare del mezzo e soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio conferma che il tributo colpisce il singolo messaggio pubblicitario e non il mezzo in sé considerato autonomamente.
  • Non è legittima la condanna alle spese in favore di una parte rimasta contumace o comunque non costituita nel grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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