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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1984/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nisi impugna la sentenza della Corte di Appello di Lecce (20/10/2022) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lecce (19/12/2016) per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e tre episodi di detenzione/cessione/trasporto di stupefacenti. Ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento e quelli giudicati con sentenze della Corte d'appello del 16/02/1993 e 06/07/2011, sostenendo che elementi dichiarativi (collaboratori di giustizia e confessioni) dimostrerebbero una partecipazione risalente alla Sacra Corona Unita dagli anni '80/'90; (2) violazione dell'art. 99, comma 4, c.p., relativo al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione della recidiva reiterata, lamentando omissione di motivazione circa la effettiva maggiore pericolosità dimostrata dai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente esercitasse in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e della credibilità delle fonti (valutazione tipica del merito), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi manifesti della motivazione; pertanto la censura risultava inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'appello in quanto la Corte d'appello aveva adeguatamente ripreso e condiviso la motivazione del primo giudice, spiegando perché le condotte contestate evidenziavano una maggiore pericolosità (commesse durante l'esecuzione di pene e reiterate dopo la scarcerazione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La questione relativa alla partecipazione ad associazione mafiosa è stata al centro del motivo, ma la Corte di Cassazione sottolinea che l'assenza di una specifica condanna anteriore per 416-bis non impedisce in astratto la ricostruzione storica dei fatti; tuttavia, la prova di una partecipazione anteriore è questione di fatto valutabile in sede di merito e non sindacabile in cassazione se non per vizi manifesti della motivazione.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    La configurazione della recidiva reiterata richiede non solo la rilevazione formale di precedenti, ma anche una valutazione che quei precedenti siano sintomatici di maggiore pericolosità. Nel caso la Corte d'appello ha motivato adeguatamente tale maggiore pericolosità (commissione di delitti durante l'esecuzione di pene e dopo la scarcerazione), motivo ritenuto non viziato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata nel caso per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • Principio giurisprudenziale: divieto di sindacare in Cassazione la valutazione discrezionale delle prove

    Sez. 2 - Sentenza n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015

    La Corte ribadisce che la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità dei testimoni e del valore probatorio degli elementi, salvo vizi di motivazione manifesti, incoerenze o violazioni di diritto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una sentenza basandosi su una diversa valutazione del materiale probatorio o della credibilità dei collaboratori di giustizia: tali questioni attengono al merito e sono sindacabili solo se emergono vizi manifesti della motivazione o violazioni di diritto.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati occorre dimostrare non solo la connessione temporale ma anche l'unità di disegno criminoso e gli elementi oggettivi/soggettivi richiesti dalla giurisprudenza; se la prova di tali elementi è soprattutto di fatto, la censura va proposta con argomentazioni che evidenzino errori di diritto o palese illogicità della motivazione.
  • La configurazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità emergente dai precedenti: la mera esistenza di precedenti non è sufficiente; le decisioni di merito devono motivare specificamente questo profilo.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi che siano attinenti a vizi di diritto o a mancanze/contraddizioni manifeste della motivazione; la ripetizione pedissequa dei motivi già disattesi in appello, senza confutare le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare sanzioni (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, in casi analoghi è utile valutare attentamente la rilevanza e la qualificazione giuridica delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.

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