Cassazione Civile, Ordinanza n. 30121/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un avvocato per il pagamento di compensi professionali maturati nei confronti del cliente deceduto e poi notificato al presunto erede. L'ingiunto propose opposizione deducendo, in sostanza, la nullità della notificazione del decreto e la conseguente tempestività dell'opposizione tardiva; il giudice di primo grado dichiarò la propria incompetenza territoriale e indicò come competente il giudice del luogo di residenza dell'attore, ritenendo che il debitore, al momento della notifica, fosse residente all'estero. Il Tribunale confermò l'impostazione, ritenendo nulla la notifica eseguita in Italia a mani della madre del destinatario, e quindi ammissibile l'opposizione tardiva. Il ricorrente per cassazione articolò nove motivi: 1) difetto di interesse dell'opponente a eccepire l'incompetenza territoriale; 2) sanatoria del vizio di notifica per effetto dell'opposizione; 3) violazione dell'art. 18 c.p.c. per aver individuato la competenza senza prima verificare la ritualità della notifica; 4) omessa pronuncia sulla ritualità della notifica; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla relata di notifica, con riferimento alla doppia conforme; 6) violazione dell'art. 2700 c.c. e della fede privilegiata della relata; 7) violazione degli artt. 139 e 156 c.p.c. e formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo; 8) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte dell'opponente, della mancata conoscenza tempestiva del decreto; 9) violazione dei parametri di liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla competenza e sulla ritualità della notificazione, evidenziando che il giudice di merito aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione prodotta, la residenza del debitore in Svizzera al momento della notificazione; da ciò discendeva l'applicazione dell'art. 18, comma 2, c.p.c. e la competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, perché il Tribunale aveva espressamente affrontato la nullità della notifica. È stato dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale per il limite della doppia conforme e per la mancata specifica indicazione delle divergenze tra le rationes delle due decisioni di merito. È stato respinto anche il motivo sulla fede privilegiata della relata, chiarendo che l'ufficiale giudiziario attesta solo i fatti percepiti direttamente, non la veridicità della dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario. È stato respinto il motivo sulla prova dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, perché mirava a una nuova valutazione di merito. Infine, è stata ritenuta corretta la liquidazione delle spese, effettuata secondo soccombenza e nei limiti dei parametri tabellari applicabili. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione per mancata partecipazione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire va valutato in concreto in relazione all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta; l'opponente, quale convenuto sostanziale, ha interesse a contrastare la pretesa creditoria.
art. 156, terzo comma, c.p.c.
La dedotta sanatoria del vizio di notificazione non era scrutinabile perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi fondata sulla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e sulla conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva.
art. 18, secondo comma, c.p.c.
Quando il convenuto risiede all'estero, la competenza territoriale si radica nel luogo di residenza dell'attore; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma dopo l'accertamento della residenza estera del debitore.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito affronta espressamente la questione devoluta, anche solo qualificando la notificazione come nulla.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata della relata di notifica copre solo i fatti che l'ufficiale giudiziario attesta come avvenuti in sua presenza; non copre la verità intrinseca di dichiarazioni rese dal consegnatario, come quella di convivenza con il destinatario.
art. 139 c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo è stata ritenuta nulla per violazione della disciplina di notifica presso il destinatario, in base all'accertamento di merito sulla residenza estera dell'ingiunto.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a rivalutare il merito e la documentazione già esaminata dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Il motivo relativo alla competenza è stato esaminato come deduzione di violazione di norma sulla competenza, ma respinto perché la decisione di merito aveva correttamente applicato l'art. 18 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha respinto i motivi che prospettavano violazioni di legge quando essi presupponevano contestazioni di fatto già risolte in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata se il giudice d'appello ha comunque affrontato la questione della notifica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando contrasta con il principio della doppia conforme e quando mira a un nuovo esame del fatto.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 641, secondo comma, c.p.c.
La riduzione del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è richiamata nel contesto della notificazione del decreto e della tempestività dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione delle spese è stata ritenuta corretta perché compresa nei parametri tabellari applicabili ratione temporis e al di sotto dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Massime di principio
- L'interesse ad agire o a resistere va apprezzato in concreto, con riferimento all'utilità processuale ottenibile dalla parte rispetto alla lesione dedotta; il convenuto sostanziale che contesti una pretesa monitoria ha normalmente interesse a far valere le eccezioni pertinenti alla propria posizione processuale.
- La fede privilegiata della relata di notifica ex art. 2700 c.c. copre solo le attività e le dichiarazioni direttamente percepite e attestate dall'ufficiale giudiziario, non la veridicità intrinseca di circostanze dichiarate dal consegnatario o da terzi.
- Se il giudice di merito accerta in fatto la residenza estera del destinatario del decreto ingiuntivo, la competenza territoriale si determina secondo l'art. 18, comma 2, c.p.c. nel luogo di residenza dell'attore; la questione non può essere ribaltata in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni di merito e se tende, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata affronta espressamente la questione devoluta, anche se la tratta in modo sintetico o la risolve implicitamente nell'ambito della motivazione complessiva.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito né chiedere una nuova istruttoria; i motivi che prospettano violazioni di legge devono confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata.
- La liquidazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo in caso di violazione del principio di soccombenza o di evidente scostamento dai parametri applicabili; entro lo scaglione tabellare e al di sotto dei valori medi, la determinazione compiuta dal giudice di merito non è di regola censurabile.
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