Sentenza del 30/09/2016 n. 19515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito imponibile della contribuente sulla base degli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, contestava che la CTR avesse ritenuto giustificato lo scostamento dagli studi di settore in ragione della cessazione dell'azienda pochi mesi dopo l'anno accertato e senza adeguata indicazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza impugnata si fondava su due autonome ragioni: la cessazione dell'azienda, ritenuta provata e idonea a giustificare il reddito dichiarato, e il fatto che due dei tre indicatori di coerenza risultassero coerenti, mentre il terzo presentasse uno scostamento soltanto dell'1%. L'Agenzia aveva censurato soltanto la prima ragione, senza formulare specifiche doglianze contro la seconda, autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione. L'errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza impugnata non ha determinato l'inammissibilità, poiché la decisione era comunque identificabile dal contenuto del ricorso. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Costituisce la base normativa degli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito.
Art. 366, comma 1, n. 2, c.p.c.
L'erronea indicazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità solo quando la decisione non sia identificabile; l'errore materiale è irrilevante se il ricorso, considerato nel suo complesso, consente di individuare senza equivoci la sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, ma non permette di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito.
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte non ne ha esaminato l'applicabilità perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altra ragione, ossia la mancata censura di una autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione devono essere contestate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza; se anche una sola ratio decidendi rimane non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente prove e fatti, ma verifica esclusivamente i vizi dedotti nei limiti previsti dalla legge.
- Quando una decisione tributaria considera congiuntamente più elementi per escludere la pretesa fiscale, come la cessazione dell'attività e uno scostamento minimo dagli studi di settore, l'Amministrazione deve contestare specificamente ciascun elemento decisivo.
- Un errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza impugnata non è necessariamente preclusivo se l'atto consente comunque di identificare con certezza la decisione contestata.
- Uno scostamento dagli studi di settore, soprattutto se limitato e accompagnato da indicatori in larga parte coerenti, non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: devono essere valutate le circostanze concrete e le giustificazioni offerte dal contribuente.
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