Cassazione Penale, Sentenza n. 783/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Piazza impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta (art. 216, 219 e 223 L. fall.) per distrazione complessiva di circa 2 milioni di euro da due società (Global s.r.l. e Marlyn s.r.l.), contestando: (1) la valutazione del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante della commissione di più fatti (contestando che non sia stato valorizzato il risarcimento di €70.000 versato in transazione con la curatela Marlyn e altri €90.000 verso Global); (2) la legittimità della confisca di orologi di pregio, sostenendo mancanza di prova del nesso di pertinenzialità e della titolarità degli stessi, alcuni dei quali riferibili a una terza società (Magnum s.r.l.) non fallita.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: i pagamenti effettuati (€70.000 e €90.000) sono ritenuti esigui rispetto alle somme distratte (circa €2 milioni) e la Corte d'appello ha correttamente valutato la gravità del reato e la condotta successiva ai sensi dell'art. 133 c.p., motivando adeguatamente il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza circa la confisca: i giudici di merito hanno dimostrato il nesso di pertinenzialità e la riferibilità degli orologi all'imputato (schema operativo ripetuto, orologi rinvenuti nell'abitazione della compagna, ammissioni dell'imputato, dichiarazioni di persone informate dei fatti). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 267/1942)
art. 216, primo comma, n.1; art. 219; art. 223
La condotta di distrazione di denaro dalle società fallite integra il delitto di bancarotta fraudolenta; la valutazione della gravità e delle condotte complessive (oltre all'aggravante della commissione di più fatti) giustifica la pena applicata dal giudice di merito.
Codice penale
art. 133 (rubrica: "Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena"), secondo comma, n.3
I parametri indicati (tra cui la condotta susseguente al reato) sono pertinenti per valutare la gravità del reato e per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; le condotte riparatorie esigue rispetto al danno complessivo non giustificano la prevalenza delle attenuanti.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) (ricorso per motivi di Vizii di motivazione)
La Cassazione può sindacare la motivazione solo se dall'omissione emergono elementi di decisività chiara; omissioni su singoli dati non decisivi non costituiscono vizio di motivazione rilevante.
Disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla formulazione del ricorso in cassazione, cui il ricorrente si è attenuto nel resoconto dei motivi.
Massime di principio
- Il peso di atti riparatori o transattivi è valutato in rapporto all'entità complessiva del danno: pagamenti esigui rispetto alla distrazione complessiva difficilmente portano alla prevalenza delle attenuanti.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrizionabile dal giudice di merito e la Cassazione lo censura solo se emerge un vizio logico o una motivazione manifestamente insufficiente.
- Per la confisca è sufficiente un quadro indiziario complessivo (ri ritrovamento dei beni in luogo riconducibile all'imputato/coabitazione, ammissioni, dichiarazioni di terzi, ripetizione dello schema criminoso) per ritenere il nesso di pertinenzialità e la titolarità, purché adeguatamente motivato.
- Le doglianze generiche sulla carenza motivazionale sono inammissibili se non indicano elementi che, considerati nel contesto probatorio complessivo, risultino decisivi e non valutati.
- In simili casi difensivi conviene documentare con precisione la rilevanza e l'efficacia riparativa di eventuali pagamenti (prove di effettiva riduzione del danno, controparti che attestino l'incidenza reale sulla massa creditoria) e fornire elementi probatori diretti sulla titolarità dei beni per contrastare confische.
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