Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in seguito all'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2025 in merito all'assegnazione dell'incarico di custode presso un immobile comunale.

Giustizia amministrativa202500648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto o silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso documentale relativa alla selezione e all'assegnazione dell'incarico di custode

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune e partecipante alla selezione interna per l'affidamento quadriennale dell'incarico di custode di un complesso immobiliare comunale, con assegnazione dell'alloggio di servizio, ha chiesto l'accesso agli atti di assegnazione dell'incarico dal 2015, alle convenzioni per l'uso gratuito dell'immobile, alle spese sostenute dal Comune per utenze e manutenzioni e ai criteri e punteggi applicati nella selezione. La domanda era stata proposta assumendo il mancato riscontro nel termine di sette giorni. Nel corso del giudizio è emerso, tuttavia, che il Comune aveva riscontrato l'istanza con nota del 17 aprile 2025: aveva ritenuto parzialmente ostensibili gli atti relativi alla selezione oggetto di causa e gli atti amministrativi generali sull'uso dell'immobile, aveva negato l'accesso alla documentazione concernente selezioni pregresse e ai dati patrimoniali e personali dell'assegnatario, aveva negato la documentazione sulle spese riferite a soggetti identificabili e aveva accolto la richiesta relativa ai criteri e punteggi. Dopo il deposito del ricorso, il Comune ha consegnato la documentazione ritenuta ostensibile, compresa, a seguito di ulteriori istanze, la documentazione relativa al precedente bando del 2018, che costituiva l'unico interesse residuale dichiarato dal ricorrente nel presente giudizio. Le nuove richieste formulate nel novembre e dicembre 2025 non erano invece oggetto del ricorso e risultavano inserite in procedimenti distinti ancora in corso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l'amministrazione ha osteso la documentazione richiesta e il ricorrente ha dichiarato, all'udienza, di non avere più interesse alla decisione sul ricorso. In particolare, la consegna della documentazione relativa alla precedente selezione del 2018 ha soddisfatto anche l'interesse residuale all'accesso manifestato dal ricorrente nell'udienza del 20 novembre 2025. Il Collegio ha precisato che le ulteriori istanze di accesso del 27 novembre e 2 dicembre 2025 non formavano oggetto del giudizio e riguardavano procedimenti autonomi. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi; il giudizio è stato introdotto per contestare il silenzio e ottenere l'ostensione della documentazione.

  • artt. 22–25 l. 241/1990

    Richiamati dall'amministrazione per individuare il titolo dell'accesso documentale e la necessità di indicare un interesse diretto, concreto e attuale.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Richiamato dall'amministrazione a fondamento della tutela dei dati patrimoniali e personali dell'assegnatario dell'alloggio.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato dall'amministrazione e nel dispositivo per la tutela dei dati personali e per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme al GDPR, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, anche se l'amministrazione ha soddisfatto l'interesse nel corso del processo.
  • Le richieste di accesso formulate successivamente alla proposizione del ricorso e relative a documenti o procedimenti diversi non ampliano l'oggetto del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; esse devono essere esaminate nell'ambito di autonomi procedimenti di accesso.
  • Quando l'amministrazione consegna la documentazione ritenuta ostensibile e il ricorrente conserva un interesse residuale su specifici atti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo dopo che anche tale interesse residuo sia stato soddisfatto o abbandonato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.