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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09046/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna. L'unico motivo dedotto contesta il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando che la Corte territoriale abbia attribuito prevalenza all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. rispetto alla recidiva e alle altre aggravanti contestate, oppure comunque che abbia illegittimamente negato il riconoscimento della suddetta attenuante. La censura mira in sostanza a ottenere una diversa valutazione del bilanciamento sanzionatorio e della gravità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a contestare un apprezzamento discrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta o arbitrio. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua nel negare l'attenuante, valorizzando le gravi modalità del fatto, i numerosi precedenti penali dell'imputato e il non trascurabile danno arrecato alla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante viene in concreto negata dal giudice di merito alla luce della gravità del fatto, dei precedenti penali dell'imputato e del danno arrecato alla persona offesa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso i parametri valutativi della gravità del fatto, dei precedenti penali e del danno prodotto, utili alla commisurazione della pena e al giudizio sulle circostanze.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza sul bilanciamento tra circostanze è ritenuta non consentita in sede di legittimità quando investe una valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La mancata concessione di una circostanza attenuante può essere legittimamente fondata su elementi quali la gravità delle modalità del fatto, i precedenti penali dell'imputato e l'entità del danno alla persona offesa.
  • La deduzione in cassazione di un diverso bilanciamento tra circostanze non è ammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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