Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33630/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda. In appello, la parte assegnataria ha proposto in via incidentale querela di falso contro la relata di notifica della determina dirigenziale di decadenza, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione e sostenendo che la falsità emergerebbe dalla dicitura "recapito non tentato" apposta sul documento postale prodotto. La Corte d'appello non ha autorizzato la presentazione della querela, rilevando l'omessa indicazione degli elementi di falsità dell'atto e la mancata articolazione di mezzi di prova. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, qualificato come violazione di legge, con cui si censurava il diniego di ammissione della querela di falso e si sosteneva la sussistenza dei presupposti per la sua proposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso che la mancata notificazione al pubblico ministero presso il giudice a quo e alla Procura generale integrasse causa di inammissibilità, improcedibilità o nullità, poiché nella querela di falso il pubblico ministero è parte necessaria ma non titolare del potere di impugnazione e la sua partecipazione risulta assicurata dalla comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Nel merito processuale, però, ha affermato che l'ordinanza della Corte d'appello, con cui era stata negata l'autorizzazione alla querela di falso e disposta la prosecuzione del giudizio, non ha natura decisoria né definitiva, ma è un provvedimento meramente istruttorio, sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso. Per questo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese per mancata difesa della parte intimata, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221, terzo comma, c.p.c.

    Nella querela di falso il pubblico ministero è parte necessaria.

  • art. 70, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel giudizio di querela di falso.

  • art. 72 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio in impugnazione verso il pubblico ministero è necessaria solo quando questi sia titolare del potere di impugnare.

  • art. 71 c.p.c.

    La partecipazione del pubblico ministero è assicurata mediante comunicazione o trasmissione degli atti al procuratore generale presso il giudice ad quem.

  • art. 137 disp. att. c.p.c.

    Per il giudizio di cassazione, le comunicazioni al procuratore generale presso la Corte assicurano la partecipazione del pubblico ministero.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione camerale del ricorso non modifica i criteri sulla partecipazione del pubblico ministero nei casi in cui non abbia autonoma facoltà di impugnazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 360, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato quale base del ricorso straordinario contro provvedimenti diversi dalla sentenza, purché decisori e definitivi.

  • art. 355 c.p.c.

    La Corte d'appello ha valutato l'ammissibilità della querela di falso alla stregua dei relativi presupposti normativi.

  • art. 177 c.p.c.

    L'ordinanza che non ammette la querela di falso è qualificata come provvedimento istruttorio, modificabile e revocabile, salvo le eccezioni di legge.

  • art. 359 c.p.c.

    Le regole sulle ordinanze del processo di primo grado si applicano anche al giudizio di appello per relationem.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è esperibile solo contro provvedimenti che abbiano congiuntamente carattere decisorio e definitivo; un'ordinanza meramente istruttoria, revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, non è autonomamente impugnabile.
  • Nel giudizio di querela di falso il pubblico ministero è parte necessaria, ma l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione non è necessaria quando il pubblico ministero non sia titolare di un autonomo potere di impugnazione; in tali casi è sufficiente la comunicazione al procuratore generale presso il giudice ad quem.
  • Il diniego di autorizzazione alla proposizione della querela di falso in via incidentale, quando si risolva in una valutazione preliminare dei suoi presupposti e lasci proseguire il giudizio, conserva natura istruttoria e resta contestabile solo con l'impugnazione della sentenza finale.
  • La doglianza relativa all'erronea valutazione dell'ammissibilità della querela di falso non è, di regola, deducibile immediatamente contro l'ordinanza istruttoria, ma va fatta valere nell'impugnazione contro la decisione conclusiva del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.