Cassazione Civile, Ordinanza n. 05352/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Una società di riscossione impugnava in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, riformando due decisioni della CTP di Roma che avevano declinato la giurisdizione, aveva accolto gli appelli della contribuente e affermato la giurisdizione tributaria su due intimazioni di pagamento emesse per complessivi euro 329.473,79 in forza di una cartella riferita a crediti verso l'INPS. Nel merito del ricorso per cassazione, il primo motivo sosteneva che la pretesa iscritta a ruolo non fosse tributaria ma riguardasse crediti extratributari/previdenziali, sicché sarebbe mancata la giurisdizione tributaria; il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione delle regole processuali sul riparto di giurisdizione, assumendo che, una volta affermata in appello la giurisdizione negata dal primo giudice, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado invece di decidere nel merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto l'inquadramento della pretesa come contributo al Servizio Sanitario Nazionale e quindi come materia devoluta alla giurisdizione tributaria. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel sistema applicabile al giudizio tributario, quando il primo giudice ha declinato la giurisdizione e il giudice d'appello la afferma, quest'ultimo deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 546/1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
Attrae nella giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compreso il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e i relativi accessori.
art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando questi abbia declinato la giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di nullità per la decisione della CTR nel merito invece che sulla rimessione.
art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di norme sulla giurisdizione e nullità della sentenza.
art. 353 c.p.c.
Richiamato come disciplina generale, ma non applicabile nel giudizio tributario per la specifica previsione dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992 e per la nuova disciplina limitata alle impugnazioni successive al 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 26, lett. m), D.Lgs. n. 149 del 2022
Ha abrogato l'art. 353 c.p.c. per il futuro, ma non incide sul giudizio in esame per ragioni temporali e per la perdurante applicazione dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992.
art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 149 del 2022
Precisa la decorrenza temporale della nuova disciplina sulle impugnazioni, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023.
artt. 25 e 102 Cost.
Evocati nella ricostruzione della natura tributaria del contributo al SSN e nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale che ha escluso profili di illegittimità.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione a ruolo e la riscossione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale rientrano nella giurisdizione tributaria, poiché tale contributo ha natura tributaria e non richiede un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio individuale.
- In tema di giurisdizione, la Corte di cassazione può valutare direttamente gli elementi di fatto che servono a qualificare la pretesa sostanziale e a stabilire il riparto di giurisdizione.
- Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta del titolare del credito, se provenienti dal difensore e non dalla parte personalmente, non hanno valore confessorio ma possono costituire elementi indiziari utilizzabili dal giudice.
- Nel processo tributario, se il primo giudice ha declinato la giurisdizione e il giudice d'appello ritiene invece sussistente la giurisdizione, la decisione deve essere cassata quando il giudice d'appello abbia pronunciato nel merito anziché rimettere la causa al primo giudice.
- La disciplina speciale dell'art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 546/1992 prevale, nel processo tributario, sulla regola generale della rimessione al primo giudice, e resta operante per le impugnazioni non soggette alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 149/2022.
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