Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore del ricorrente, datata -OMISSIS- nella parte in cui la validità della patente di guida del ricorrente è stata confermata per un anno con limitazioni; - del certificato medico emesso il -OMISSIS- dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4, nella parte in cui ha previsto il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente, per un anno con limitazioni; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dal ricorrente il 3 gennaio 2026: - dell’attestazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore del ricorrente, datata -OMISSIS-, nella parte in cui ha dato atto che il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con limitazioni; - del certificato medico emesso dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4 del -OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con limitazioni; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rinnovo della patente di guida del ricorrente, previo recepimento delle limitazioni suggerite dalla Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO4; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202502652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rinnovo della patente di guida per un anno con prescrizioni relative agli orari di guida, all'astensione dalla guida dopo l'assunzione della terapia, alla distanza percorribile e alla velocità massima

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria e motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, vittima di un grave incidente e sottoposto a terapia a base di cannabinoidi, ha impugnato il primo rinnovo annuale della patente, accompagnato da limitazioni alla guida, lamentando la violazione degli artt. 119 e 126 del d.lgs. 285/1992, dell'art. 331, comma 2, del d.P.R. 495/1992, dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 59/2011 e dell'allegato III, lettera F.2, nonché dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., oltre all'eccesso di potere. In particolare, ha dedotto l'insufficiente motivazione, l'omessa o inadeguata valutazione dei referti medici prodotti, delle modalità di assunzione e del dosaggio del farmaco, l'illegittimità o irragionevolezza delle singole prescrizioni, la sproporzione delle limitazioni rispetto alle esigenze lavorative e l'adozione della valutazione prima dell'audizione. A seguito dell'accoglimento cautelare del ricorso introduttivo, l'amministrazione ha rinnovato il provvedimento, confermando la validità annuale della patente e prescrivendo la guida diurna, l'astensione dalla guida nelle 18 ore successive alla terapia antalgica, la guida entro 120 km dalla residenza o nell'ambito della città/regione e la velocità massima di 100 km/h. Il nuovo atto è stato impugnato con motivi aggiunti, con le medesime censure. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione sanitaria successiva all'adozione dell'atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito da una nuova valutazione amministrativa integralmente rieditata in esecuzione dell'ordinanza cautelare. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto che la Commissione Medica Locale avesse adeguatamente motivato il giudizio, richiamando il Protocollo COMLAS, il d.m. Lorenzin del 2015, le Raccomandazioni ISS del 2017 e la letteratura scientifica, e avesse bilanciato le esigenze individuali del conducente con la sicurezza della circolazione. La valutazione medico-legale è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto per irragionevolezza, incongruità, inattendibilità secondo le cognizioni scientifiche o vizi logici; nel caso concreto tali anomalie non sono state ravvisate. È stata ritenuta ragionevole l'astensione dalla guida per 18 ore, anche perché inferiore alle 24 ore indicate dalle Raccomandazioni ISS, così come la durata annuale della patente, il divieto di guida notturna, il limite territoriale di 120 km e la velocità massima di 100 km/h. La relazione del Direttore della struttura di medicina legale non è stata considerata motivazione postuma, poiché ha consentito di ricostruire le ragioni già desumibili dagli atti dell'istruttoria. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica dell'amministrazione sulla base delle certificazioni terapeutiche del ricorrente. Gli accertamenti sanitari successivi all'atto sono irrilevanti ai fini della sua legittimità, potendo eventualmente fondare una richiesta di autotutela. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 119 e 126 d.lgs. 285/1992

    Disciplinano l'accertamento dei requisiti psicofisici per la patente e la durata della validità del documento; la decisione li considera nel quadro della valutazione medico-legale e della possibilità di imporre limitazioni.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida [...] ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.

    Consente alla Commissione Medica Locale di imporre prescrizioni o ridurre la durata della patente, purché l'attestazione sia adeguatamente motivata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto mediante il richiamo alle indicazioni scientifiche e agli elementi istruttori posti a fondamento della valutazione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità sono richiamati dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 59/2011 e allegato III, lettera F.2

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei requisiti per la guida, ma il giudice non ha ravvisato violazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • L'adozione, a seguito di un'ordinanza cautelare di riesame, di un nuovo provvedimento che riedita integralmente la funzione amministrativa e sostituisce quello impugnato determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il nuovo atto abbia contenuto integralmente satisfattivo, nel qual caso può configurarsi la cessazione della materia del contendere.
  • Le valutazioni delle Commissioni Mediche Locali sui requisiti psicofisici per la guida costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per irragionevolezza, incongruità, inattendibilità rispetto alle cognizioni scientifiche o vizi logici, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Quando il medico accertatore impone prescrizioni o riduce la durata della patente, l'attestazione deve essere adeguatamente motivata; il requisito motivazionale può risultare dal richiamo coordinato a protocolli, linee guida, raccomandazioni scientifiche e risultanze istruttorie idonee a rendere comprensibili le ragioni concrete della decisione.
  • È ragionevole correlare le limitazioni alla guida alla possibile riduzione dei tempi di reazione, della concentrazione e della vigilanza derivante da terapie a base di cannabis, purché la Commissione adegui le prescrizioni alle circostanze concrete e bilanci la condizione del conducente con la sicurezza della circolazione.
  • I chiarimenti forniti dall'amministrazione nel giudizio non costituiscono motivazione postuma vietata quando si limitano a esplicitare ragioni già ricavabili dagli atti dell'istruttoria amministrativa e non introducono ex novo la causa giustificativa del provvedimento.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli accertamenti sanitari successivi sono irrilevanti nel giudizio di impugnazione, ferma la loro eventuale rilevanza per una richiesta di autotutela.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.