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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale depositato da Draeger Italia s.p.a. il 30.6.2025: - della deliberazione del direttore generale n. 0000996 del 20.05.2025 dell’ASL di Bari, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore di Polygon s.p.a., della procedura aperta (CIG: B5C0FE15DA), ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sui sistemi di anestesia con relativo monitoraggio di marca Draeger in esercizio presso l’ASL di Bari; - di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica aggiudicatrice e allegati alla deliberazione del direttore Generale n.0000996 del 20.05.2025 (verbali del 26.03.2025, 14.04.2025 e 30.04.2025); nonché - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto, precedente e conseguente e/o dei provvedimenti esecutivi degli atti e dei provvedimenti sopra elencati, nessuno escluso od eccettuato, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Polygon s.p.a. il 22.7.2025: - di ogni atto con cui la Stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso la ricorrente principale Draeger Italia s.p.a. alla gara indetta dalla ASL di Bari ed espletata su portale Empulia, avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sui sistemi di anestesia con relativo monitoraggio di marca Draeger in servizio presso l’ASL di Bari medesima (CIG B5C0FE15DA) per un importo a base d’asta di Euro 251.750,00 iva esclusa (delibera di indizione n. 349/2024), ivi inclusa la delibera di aggiudicazione 0000996 del 20.05.2025 unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette Draeger in graduatoria; - di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica giudicatrice e allegati alla deliberazione del direttore generale n. 0000996/2025 (verbali del 26.03.2025, 14.04.2025 e 30.04.2025 ove occorra); nonché, per quanto occorra ed in subordine, per l’annullamento in parte qua - del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico e in particolare dell’allegato A (caratteristiche tecniche), pag. 10 e per quanto occorra della delibera di indizione n. 0000349 del 20.02.2025; nonché comunque per l’annullamento - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi della ricorrente incidentale, nei limiti delle censure dedotte.

Giustizia amministrativa202500969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio biennale di manutenzione e assistenza tecnica full-risk dei sistemi di ventilazione polmonare, anestesia e relativo monitoraggio in favore dell’impresa controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente principale, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non rispettasse le caratteristiche minime del capitolato relative alla formazione del personale tecnico. In particolare, ha contestato l’assenza di una specifica individuazione del personale, la natura non nominativa dei curricula e delle certificazioni, la non riferibilità delle certificazioni alle apparecchiature oggetto dell’appalto, nonché la loro asserita scadenza o risalenza. Ha inoltre richiamato il regolamento UE 2017/745 quanto alla necessità che gli addetti alla manutenzione possiedano competenze adeguate, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e la riedizione della procedura, con eventuale valutazione della propria offerta. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l’offerta della ricorrente principale fosse inammissibile per il ricorso a un presunto subappalto in favore di un’agenzia di zona, in violazione dell’impegno assunto nel DGUE. In via subordinata ha impugnato la lex specialis, contestandola ove interpretata nel senso di imporre l’indicazione nominativa dei tecnici, l’impiego vincolante dei tecnici indicati, la produzione di certificazioni nominative o una riserva di attività manutentiva in favore del produttore delle apparecchiature.

La decisione

Il Collegio ha esaminato sia il ricorso principale sia quello incidentale, trattandosi di una gara con due soli concorrenti e di censure reciprocamente escludenti. Ha respinto le doglianze della ricorrente principale relative alla mancata indicazione nominativa dei tecnici: il capitolato richiedeva la dimostrazione delle caratteristiche tecnico-professionali del personale, ma non imponeva l’indicazione dei nominativi, consentendo anche la variazione dell’organigramma previa comunicazione delle qualifiche, dei curricula e delle certificazioni. Ha invece accolto la censura relativa alle certificazioni: l’aggiudicataria aveva prodotto documentazione riferibile soltanto ai modelli Primus/Zeus, concernenti due apparecchiature su 102 elencate nel capitolato. Tale carenza integrava violazione della prescrizione minima che richiedeva corsi e certificazioni relativi alle specifiche macchine oggetto del servizio e incideva sulla necessaria esperienza e qualificazione del personale. L’impegno generico a eseguire il servizio secondo i manuali tecnici non poteva compensare l’assenza delle certificazioni prescritte. La mancanza di un requisito dell’offerta tecnica giustificava l’esclusione e non contrastava con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura sul presunto subappalto, poiché l’offerta tecnica della ricorrente principale non era ancora stata esaminata dalla stazione appaltante: il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le censure incidentali sulla necessità di indicazioni nominative sono state dichiarate inammissibili per carenza d’interesse, poiché la lex specialis non imponeva tali indicazioni. È stata respinta la censura secondo cui il capitolato avrebbe riservato al produttore la manutenzione o la supervisione dei terzi: la richiesta di certificazioni relative alle specifiche apparecchiature, rilasciate anche da soggetti autorizzati diversi dalla casa madre, perseguiva l’affidabilità tecnica del servizio e non introduceva un’esclusiva anticoncorrenziale. L’aggiudicazione è stata annullata, con salvezza delle ulteriori determinazioni della stazione appaltante, che dovrà riprendere la procedura e verificare la conformità tecnica dell’offerta da esaminare secondo il disciplinare. La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata respinta perché non risultava stipulato alcun contratto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 25 e 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplinano la procedura aperta telematica utilizzata per l’affidamento del servizio.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Rileva in relazione alle specifiche tecniche e alla possibilità di richiedere certificazioni o attestazioni riferibili alle apparecchiature, senza riservare l’attività al produttore.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Consente l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, applicato nella procedura.

  • art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 36/2023

    È stato invocato nel ricorso incidentale per sostenere la qualificazione del rapporto tra la ricorrente principale e l’agenzia di zona come subappalto; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché riferita a un potere amministrativo non ancora esercitato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    Preclude al giudice di pronunciarsi sulla conformità dell’offerta della seconda classificata quando la stazione appaltante non abbia ancora svolto la relativa valutazione tecnica.

  • art. 41 Cost.

    È stato richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla libertà di organizzazione dei fattori produttivi, ma la relativa censura sulla lex specialis è stata dichiarata inammissibile o respinta.

  • Regolamento (UE) 2017/745

    È stato richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della necessità di competenze adeguate per la manutenzione dei dispositivi medici; la decisione si fonda direttamente sulle prescrizioni del capitolato circa formazione e certificazioni.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede certificazioni e corsi di aggiornamento riferiti alle specifiche apparecchiature oggetto del servizio, la produzione di attestazioni relative soltanto a una parte dei modelli non soddisfa il requisito minimo dell’offerta tecnica e legittima l’esclusione dell’operatore.
  • L’assenza delle certificazioni tecniche specificamente richieste dalla lex specialis non può essere sanata da un generico impegno dell’operatore a eseguire le prestazioni secondo i manuali o le prescrizioni del produttore, perché ciò vanificherebbe la cogenza dei requisiti minimi dell’offerta tecnica.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione derivante dall’accertata mancanza di un requisito tecnico minimo dell’offerta; esso riguarda gli adempimenti partecipativi privi di base normativa espressa e non la difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle prestazioni richieste.
  • Se la lex specialis richiede curricula, qualifiche e certificazioni del personale ma non impone l’indicazione nominativa dei tecnici, è sufficiente la verifica delle caratteristiche tecnico-professionali e della qualificazione del personale, senza necessità di identificare i singoli addetti.
  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla presunta irregolarità dell’offerta di un concorrente quando la stazione appaltante non abbia ancora esercitato il proprio potere di valutarla; la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La richiesta di certificazioni relative alle specifiche apparecchiature, rilasciate dalla casa madre o da altri soggetti autorizzati, non riserva l’attività al produttore e non viola di per sé concorrenza e par condicio, se è finalizzata a garantire l’affidabilità tecnica del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTutela del terzo

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