Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Una società che svolgeva attività di noleggio veicoli aveva ottenuto, in forza di un accordo pro solvendo collegato al noleggio, la cessione di un credito risarcitorio di Euro 816,00 derivante da un sinistro stradale. La cessione era stata notificata al soggetto indicato come debitore ceduto, appartenente al sistema assicurativo gestito dall’UCI. La cessionaria aveva quindi agito per ottenere il pagamento della somma ceduta e il risarcimento del danno da ritardato pagamento; in subordine aveva chiesto la condanna del cedente all’adempimento dell’obbligazione ceduta e al risarcimento del danno in caso di infruttuoso esito della cessione. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato la domanda, nonostante una c.t.u. avesse accertato la sussistenza di un credito risarcitorio anche superiore a quello ceduto, e aveva condannato la cessionaria alle spese verso l’UCI. In appello la cessionaria contestava, da un lato, che il pagamento eseguito al cedente fosse liberatorio, dall’altro che la sentenza del giudice di pace fosse inappellabile perché pronunciata secondo equità. Il Tribunale aveva riunito gli appelli e li aveva rigettati, qualificando quello del cedente come appello incidentale. In cassazione la cessionaria ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., sostenendo che la causa non era di valore inferiore al limite previsto per la decisione equitativa, oppure che comunque ricorresse l’eccezione per le controversie fondate su moduli o formulari; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., censurando il mancato riconoscimento dell’inefficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente dopo la conoscenza della cessione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della cessionaria. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, ai fini dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, rileva il valore della causa e che, nel caso concreto, la domanda aveva natura indeterminata perché accompagnata dalla richiesta di risarcimento del danno da ritardato pagamento e di ogni ulteriore somma ritenuta equa, con conseguente piena appellabilità. Ha inoltre accolto il secondo motivo, chiarendo che il pagamento del debitore ceduto al cedente non è liberatorio se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza della cessione prima del pagamento; tale conoscenza può derivare anche da una comunicazione qualificata e la regola riflette un principio di apparenza che sposta sul cessionario l’onere di provare la mancata buona fede del ceduto. Il ricorso del cedente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
La decisione del giudice di pace secondo equità non esclude l’appellabilità quando la controversia non rientra nei limiti di valore previsti o quando ricorre un’eccezione normativa, come nei contratti conclusi mediante moduli o formulari.
art. 339 c.p.c.
L’appello è pienamente ammissibile contro la sentenza del giudice di pace quando il valore della causa o la struttura della domanda la sottraggono al regime delle limitazioni previste per le decisioni equitative.
artt. 10 ss. c.p.c.
Il valore della causa va determinato secondo i criteri legali, non in base al solo contenuto della decisione o all’importo genericamente indicato nell’atto introduttivo.
art. 14 c.p.c.
In mancanza di specifica contestazione, una domanda formulata con richiesta di maggiore somma o con contenuto complesso può assumere valore indeterminato.
art. 1260 c.c.
Il credito è liberamente cedibile e la controversia va decisa secondo le regole che assicurano la circolazione del credito.
art. 1264 c.c.
Il pagamento del debitore ceduto al cedente non è liberatorio se il cessionario prova che il debitore conosceva la cessione prima del pagamento; la conoscenza può risultare anche da comunicazioni non formali ma univoche.
art. 1189 c.c.
La Corte richiama per analogia il modello del creditore apparente, ma distingue la disciplina della cessione, nella quale il ceduto è originariamente legittimato a ricevere la prestazione e l’onere probatorio grava sul cessionario quanto alla mancanza di buona fede del debitore ceduto.
art. 1342 c.c.
È evocato dalla ricorrente come base dell’eccezione relativa alle controversie fondate su contratti conclusi mediante moduli o formulari, rilevante ai fini dell’appellabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il parametro decisivo è il valore della causa determinato secondo le regole processuali, non la mera qualificazione data dal giudice di primo grado né il solo importo numerico indicato nell’atto di citazione.
- Quando la domanda introduttiva, pur indicando una somma determinata, contiene anche richieste risarcitorie ulteriori, accessori e formule del tipo "somma maggiore o minore ritenuta di giustizia", la controversia può assumere valore indeterminato e la sentenza è appellabile senza le limitazioni previste per le decisioni equitative.
- Nella cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non libera il debitore se il cessionario prova che la cessione era conosciuta dal debitore prima del pagamento; la conoscenza può essere desunta anche da comunicazioni non rituali, purché univoche e idonee a rendere ordinariamente percepibile l’avvenuto trasferimento.
- La disciplina dell’art. 1264 c.c. costituisce espressione del principio dell’apparenza, ma con assetto probatorio specifico: rispetto al pagamento al cedente, è il cessionario a dover provare la conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto, non il contrario.
- La qualificazione dell’appello avverso una sentenza del giudice di pace deve tener conto della struttura della domanda originaria e delle eccezioni legali al regime di equità, in modo da non precludere indebitamente il controllo di secondo grado.
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