Sentenza del 14/05/2019 n. 12758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva contestato l'ingiunzione di pagamento relativa alla TARSU per l'anno 2002, pari a 158,22 euro, lamentando la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella esattoriale e l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di decadenza e prescrizione. In cassazione ha dedotto la violazione delle norme sulla notificazione degli atti della riscossione e dell'art. 24 Cost., nonché la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, poiché il debito rientrava nell'annullamento automatico previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018. Il debito era infatti inferiore a 1.000 euro, riguardava la TARSU dell'anno 2002 ed era riconducibile a un carico affidato alla riscossione nel periodo previsto dalla legge. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
I debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 21 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.
La norma dispone l'annullamento automatico dei carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato, purché il loro importo residuo complessivo non superi 1.000 euro. L'applicazione dell'annullamento elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai termini di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione concreta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norma richiamata con riguardo alle modalità di notificazione della cartella esattoriale; la questione è rimasta assorbita dall'annullamento automatico del debito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norma richiamata in tema di notificazione degli atti tributari; non è stata oggetto di decisione nel merito.
Art. 139 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente in materia di notificazione degli atti; la Corte non ha esaminato la relativa censura.
Art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla regolarità della notificazione; la questione non è stata decisa per effetto dell'estinzione del giudizio.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito tributario; la Corte non ha valutato nel merito il decorso della prescrizione.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta annulla automaticamente un debito tributario in base all'importo e al periodo di affidamento del carico, il contribuente può ottenere la definizione della controversia anche senza una pronuncia sui motivi originari di impugnazione.
- Per verificare l'applicabilità di un annullamento automatico occorre controllare sia l'importo residuo del singolo carico, comprensivo delle componenti previste dalla legge, sia la data in cui il carico è stato affidato all'agente della riscossione.
- L'annullamento automatico del debito fa venir meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito e comporta normalmente la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata o l'annullamento legislativo possono rendere superfluo l'esame di eccezioni relative a notificazione, decadenza e prescrizione, ma non implicano necessariamente che tali eccezioni siano state ritenute fondate.
- La sola riferibilità del tributo a un'annualità rientrante nel periodo previsto dalla legge non è sufficiente: occorre anche verificare che il carico sia stato effettivamente affidato alla riscossione nel periodo normativamente stabilito.
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