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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2360/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Bari che aveva rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) relative a pena di 1 anno, 3 mesi e 27 giorni. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge (artt. 47-ter, comma 1, 50 Ordinamento penitenziario; artt. 125 e 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per omissione di risposta alle richieste subordinate (detenzione domiciliare e semilibertà).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata: ha considerato elementi negativi quali numerosi precedenti penali e pendenze, condotte evasive, e una nota della Polizia che descriveva il ricorrente come incline al crimine sin dalla giovane età. Anche la relazione dell'UEPE non riportava elementi favorevoli. La Corte ha confermato che il giudice può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di trattamento intramurario e osservazione e applicare un criterio di gradualità nella concessione dei benefici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 47

    Disciplina le misure alternative alla detenzione; la Corte conferma che tali misure sono finalizzate a una esecuzione esterna della pena quando sia ragionevole prospettare un completo reinserimento sociale.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1

    Norma richiamata nella decisione: la valutazione dell'affidamento in prova richiede una prognosi favorevole di reinserimento; applicabile per le misure alternative in generale.

  • Ordinamento penitenziario, art. 50

    Norma sulle misure alternative (detenzione domiciliare, semilibertà); la Corte ritiene che i criteri di valutazione siano sovrapponibili a quelli dell'affidamento in prova.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato come norma di riferimento procedurale nella fase di esecuzione; la Corte non ha ravvisato violazione procedurale tale da annullare l'ordinanza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione motivazionale del giudice a fronte degli elementi conoscitivi disponibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Per ottenere una misura alternativa alla detenzione è necessario che emerga una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale; la valutazione è basata su reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e relazione UEPE.
  • Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere un periodo aggiuntivo di trattamento e osservazione intramuraria anche se sono emersi elementi positivi, specie quando la condotta delittuosa indica elevata capacità o propensione a delinquere.
  • Il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari è ammesso: la mancanza di elementi favorevoli può giustificare il rigetto e la scelta di misure premiali progressive prima di concedere misure esterne.
  • L'omissione di una risposta specifica a richieste subordinate (es. semilibertà o detenzione domiciliare) va valutata nel contesto della motivazione complessiva: se il giudice ha fatto una valutazione complessiva sui presupposti delle misure alternative, la mancanza di singola risposta formale non determina automaticamente annullamento.
  • Chi chiede la misura alternativa deve fornire o far emergere elementi concreti e attuali a favore della concessione; la sola richiesta subordinata non supplisce alla carenza di riscontri positivi nelle informazioni di polizia e nelle relazioni dell'UEPE.

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