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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 5437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

BASE IMPONIBILE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - EFFETTI REALI DELL'ATTO - Volontà delle parti - Interesse effettivo - Interpretazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 - Bene acquistato in leasing.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della base imponibile e l’applicazione dell’imposta di registro a un’operazione relativa a un bene acquistato tramite leasing. Il ricorrente valorizzava la volontà delle parti, la struttura formale dell’operazione e l’interesse economico perseguito, sostenendo che l’atto dovesse essere interpretato secondo la sua configurazione apparente o secondo le ragioni economiche sottostanti. La decisione ha invece applicato l’art. 20 del d.P.R. 131/1986, secondo cui l’atto deve essere qualificato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici oggettivamente prodotti, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente e dalle motivazioni che hanno indotto le parti a scegliere quella struttura negoziale.

La decisione

È stata attribuita rilevanza al dato sostanziale dell’operazione: il trasferimento della proprietà si è perfezionato in favore della società di leasing, che è divenuta oggettivamente titolare del bene. Di conseguenza, ai fini dell’imposta di registro, l’atto è stato considerato in base agli effetti giuridici effettivamente realizzati e non alla mera volontà delle parti o alla forma contrattuale utilizzata. La contestazione del contribuente non è quindi risultata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma impone di qualificare l’atto sulla base degli effetti giuridici oggettivamente prodotti, senza attribuire prevalenza al nomen iuris, alla forma apparente o alle motivazioni economiche soggettive delle parti. Nel caso esaminato, poiché la proprietà del bene è stata trasferita alla società di leasing, tale società è stata considerata l’effettiva acquirente ai fini dell’imposta di registro.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro conta principalmente l’effetto giuridico concretamente prodotto dall’atto, non il nome attribuito dalle parti né la struttura formale scelta.
  • La volontà o l’interesse economico delle parti non possono modificare la qualificazione fiscale quando il contenuto oggettivo dell’operazione evidenzia un diverso trasferimento o effetto giuridico.
  • Nelle operazioni di leasing immobiliare occorre verificare chi abbia acquisito effettivamente la proprietà del bene: se il trasferimento avviene in favore della società di leasing, essa può essere considerata il soggetto acquirente ai fini dell’imposta di registro.
  • Per contestare l’imposizione non è sufficiente richiamare la forma contrattuale o le finalità economiche dell’operazione; occorre dimostrare che gli effetti giuridici oggettivi dell’atto siano diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

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