Cassazione Penale, Ordinanza n. 06904/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul fatto che il motivo prospettato in cassazione introduceva una questione non dedotta in appello, relativa alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Nel ricorso ha dedotto, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 612, comma 2, c.p., un vizio di violazione di legge, contestando in particolare la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha rilevato però che, in appello, non era stata proposta alcuna censura contro l'affermazione di responsabilità per tale reato, sicché la doglianza risultava inammissibile.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice per la resistenza a pubblico ufficiale; il motivo sul suo elemento soggettivo è stato ritenuto inammissibile perché non preceduto da specifica censura in appello.
art. 612, comma 2, c.p.
Richiamato come norma incriminatrice contestata unitamente all'art. 337 c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni non dedotte nei motivi di appello, quando si controverta dell'affermazione di responsabilità su uno specifico reato.
- La deduzione del vizio di violazione di legge sull'elemento soggettivo di un reato presuppone che la questione sia stata già devoluta al giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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