Cassazione Penale, Sentenza n. 06733/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta (distrattiva e altre qualificazioni) decise in primo e secondo grado. Galasso deduce assenza dell'elemento soggettivo e che il suo ruolo di amministratore era soltanto formale ("testa di legno"), lamentando che la Corte d'appello si sia basata su presenze, firme e ruoli formali senza valutare che egli si limitava ad apporre firme su disposizione di altri. D'Ambrosio deduce carenza di motivazione della sentenza di appello e mancato confronto con specifiche doglianze (ruolo effettivo di amministratore di fatto, destinazione dei bonifici, fittizietà delle operazioni con Colus e La Moglianese), contesta la diversa qualificazione penalistica (bancarotta fraudolenta distrattiva vs bancarotta preferenziale), contesta la qualificazione delle distrazioni di cassa e beni e il mancato accertamento sul periodo in cui avrebbe esercitato la gestione di fatto. Inoltre D'Ambrosio censura il diniego dell'applicazione della pena sostitutiva ex art.20-bis c.p. (perché sarebbe avvenuto il risarcimento) e il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art.603 c.p.p., con richiamo agli artt.111 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nella parte indicata. Per D'Ambrosio ha accolto i motivi fondamentali di vizio di motivazione e omessa valutazione delle doglianze, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio (motivazione carente su più capi, mancato esame di prove e contestazioni specifiche, e ingiustificato rifiuto della rinnovazione istruttoria). Per Galasso ha ritenuto fondati in parte i motivi: ha annullato le condanne relative alla distrazione in favore della Colus (capo A) e alla bancarotta indicata nel capo B) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia; il resto del ricorso di Galasso è stato rigettato e le altre condanne confermate. In sintesi: parziale accoglimento per Galasso (annullamento e rinvio limitato ai capi indicati), annullamento e rinvio per D'Ambrosio; la pronuncia sottolinea carenze motivazionali della Corte d'appello e la necessità di confronto puntuale con le doglianze difensive.
Norme richiamate
art.216 L.F.
Norma del diritto fallimentare richiamata in relazione a fatti di bancarotta; la Corte osserva che la motivazione di merito non ha affrontato in modo specifico e congruo le censure relative all'applicazione di tale disposizione rispetto alle condotte contestate
art.217 L.F.
Richiamata come possibile diversa qualificazione delle distrazioni (ipotesi subordinata); la Corte rileva che i giudici di merito non hanno adeguatamente affrontato la richiesta di qualificazione subordinata e non hanno motivato sulla riconducibilità delle condotte a tale fattispecie
art.43 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato: richiamata nelle doglianze relative all'imputazione congiunta e alla necessità di provare il concorso attivo o l'istigazione; la Corte richiede elementi probatori concreti per affermare il concorso
art.125 c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha osservato che la sentenza di appello non ha dato adeguata risposta alle doglianze specifiche, rendendo insufficiente la motivazione
art.20-bis c.p.
Norma che prevede sanzioni sostitutive in presenza di risarcimento: il ricorso aveva dedotto la possibilità di applicarla in virtù di risarcimenti; la Corte ha ritenuto la censura assorbita nel caso concreto
art.603 c.p.p.
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto viziato il rigetto dell'istanza di rinnovazione in appello quando la motivazione di secondo grado non consente di capire perché la prova ritenuta decisiva sia stata esclusa
art.111 Cost.
Richiamato in relazione alla garanzia del giusto processo e del diritto di difesa: la Corte ricorda che il rifiuto di ammettere prove decisive deve essere adeguatamente motivato
art.6 CEDU
Richiamato per la tutela del giusto processo: la Corte evidenzia che violazioni procedurali o motivazionali che ledono il diritto di difesa possono determinare annullamento e rinvio
Massime di principio
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare espressamente tutte le doglianze specifiche sollevate in appello; il richiamo generico alla sentenza di primo grado non basta quando le censure sono puntuali
- La qualificazione di amministratore formale vs amministratore sostanziale richiede prova delle concrete funzioni gestorie: la mera apposizione di firme o la posizione formale non sono di per sé sufficienti a provare la consapevolezza e la responsabilità penalmente rilevante
- La tempestualità degli atti rispetto alla formale assunzione di carica è rilevante: operazioni avvenute prima della nomina formale richiedono prova della effettiva disponibilità o gestione di fatto al momento dei fatti
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente eventuali cambi di qualificazione giuridica dei fatti (es. bancarotta preferenziale vs bancarotta fraudolenta) confrontandosi con le argomentazioni difensive e con decisioni collegate
- Il diniego della rinnovazione probatoria o l'esclusione di prove decisive in appello deve essere sostenuto da una motivazione compiuta; in mancanza, la decisione è sindacabile in cassazione
- Annullamenti parziali e rinvii a nuovo giudizio sono rimedi tipici quando la Corte di legittimità rileva lacune motivazionali rilevanti per capi specifici senza escludere la possibilità di nuovo esame probatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06565/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06567/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06569/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06570/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06571/2026 del 18/02/2026
- Sentenza penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06572/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →