Cassazione Penale, Sentenza n. 12398/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria (sentenza 12/6/2025) dall'imputazione prevista dall'art. 103 d.l. 19/05/2020 n. 34 (conv. L. 17/07/2020 n. 77). Il Procuratore contestava: 1) la legittimità costituzionale della norma (art. 2, comma 1, lett. p) L. 9/8/2024 n.114) che limita la possibilità del pubblico ministero di appellare determinate sentenze di proscioglimento; 2) nel merito, il Tribunale avrebbe travisato la prova per omissione, non avendo considerato un documento ("Riepilogo dati contenuti nella domanda" relativo a istanza di emersione) che indicava una dichiarazione di reddito pari a 20.000 euro e che, secondo l'accusa, dimostrerebbe la falsità della dichiarazione dell'imputato e la natura dolosa dell'omissione della produzione della dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale era stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e che gli atti erano stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p. Sul merito la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'appellante per travisamento della prova per omissione: il Tribunale non ha esaminato né richiamato nella sentenza il documento decisivo presente in atti (il riepilogo della domanda con l'indicazione del "reddito imponibile annuo: 20.000"), concentrandosi invece su una sola deposizione testimoniale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. L. 17 luglio 2020, n. 77)
Norma sostanziale oggetto dell'imputazione; la valutazione della Cassazione riguarda la congruità e la completezza della valutazione probatoria rispetto agli elementi costitutivi di tale fattispecie.
art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593 c.p.p.)
"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2."
La disposizione limita il potere di appellare del pubblico ministero per specifiche ipotesi di proscioglimento; nel caso la Corte d'appello ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dall'appellante e ha trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 593 c.p.p.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in relazione alla controversia sull'impugnazione del pubblico ministero; è stata la base formale per la decisione della Cassazione sul ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al "travisamento della prova per omissione": la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione di un documento decisivo configurasse travisamento della prova ai sensi di tale articolo.
art. 550, commi 1 e 2, cod. pen.
Richiamato nella formulazione della disposizione normativa che limita l'appello del pubblico ministero; indica i reati ai quali si riferisce la limitazione prevista dalla L. 9/8/2024 n.114.
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di esaminare o valorizzare un documento formale presente in atti e decisivo per la ricostruzione fattuale, la Cassazione può annullare la sentenza per travisamento della prova per omissione e disporre il rinvio per un nuovo esame.
- La valutazione della sussistenza del reato non può fondarsi solo su una singola testimonianza quando esistono documenti ufficiali in atti che pongono fatti contraddittori: il giudice deve esaminare compiutamente tutti gli elementi probatori nel loro insieme.
- La semplice mancata produzione di una dichiarazione dei redditi può integrare responsabilità penale soltanto se collegata a evidenze che dimostrino la falsità deliberata di altre affermazioni documentali; è necessario accertare il nesso fra dichiarazione falsa e omissione.
- Una questione di legittimità costituzionale relativa a limitazioni del potere di impugnazione del pubblico ministero può essere preliminarmente affrontata dal giudice di merito; se dichiarata manifestamente infondata, gli atti possono comunque essere trasmessi alla Cassazione per decisione ai sensi dell'art. 593 c.p.p.
- In caso di impugnazione del PM per travisamento della prova, è strategico evidenziare la presenza in atti di documenti non considerati o valutati erroneamente dal giudice di merito, indicando chiaramente la parte del fascicolo probatorio che è stata omessa dalla motivazione.
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