Cassazione Civile, Ordinanza n. 20829/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine di una docente del personale scolastico, poi stabilizzata in ruolo. La Corte d'appello aveva escluso il risarcimento per la precarizzazione ritenendo che l'immissione in ruolo avesse eliminato ogni abuso, e aveva comunque negato il riconoscimento economico dell'anzianità maturata, affermando che le differenze stipendiali dovessero essere calcolate detraendo quanto già percepito dalla lavoratrice a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione. La ricorrente ha impugnato tale decisione con dieci motivi, deducendo violazione di norme costituzionali, codicistiche, della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della normativa UE, oltre a vizi di motivazione e di ultrapetizione/incongruenza, sostenendo che: a) il trattamento economico dei docenti precari doveva essere equiparato a quello dei docenti di ruolo per il periodo effettivamente lavorato; b) non era legittima la detrazione delle indennità percepite dopo la cessazione dei contratti a termine; c) il giudice di merito aveva erroneamente effettuato una comparazione globale e impropria tra istituti non omogenei; d) il danno/credito derivante dalla discriminazione non poteva essere escluso o ridotto sulla base di voci che non rappresentavano un vantaggio sostitutivo comparabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive. Le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario non possono essere utilizzate per ridurre le differenze stipendiali dovute in base alla progressione di carriera, perché si riferiscono a istituti propri della cessazione del rapporto a termine e non sono comparabili con condizioni di impiego del personale di ruolo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando il Ministero a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate nel periodo di precariato secondo i criteri dei docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di ferie non godute e di disoccupazione, e nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro di censura della motivazione della sentenza impugnata, ma non decisivo nel merito della decisione finale
art. 112 c.p.c.
invocato tra i motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e vizi del decisum
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l'uso e la valutazione delle risultanze processuali
art. 345 c.p.c.
citato tra le norme processuali richiamate nei motivi
art. 3 Cost.
richiamato quale base del principio di eguaglianza e non discriminazione
art. 36 Cost.
richiamato per la tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 recepito dalla direttiva 1999/70/CE
"i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"
impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; esige una comparazione puntuale delle singole condizioni di impiego e non consente di giustificare un trattamento deteriore con una valutazione globale o con istituti non omogenei
direttiva 1999/70/CE
richiamata come fonte europea di attuazione del principio di non discriminazione nel lavoro a termine
direttiva 2003/88/CE, art. 7
invocata nel ricorso in relazione alle ferie annuali retribuite
art. 10 d.lgs. n. 66/2003
richiamato in tema di ferie e riposi
art. 2109 c.c.
richiamato in tema di ferie del lavoratore
art. 19 c.c.n.l. scuola
richiamato in relazione al trattamento economico del personale scolastico
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati tra i motivi relativi all'interpretazione della disciplina applicabile
R.D.L. n. 1827/1935, artt. 45 e 73
richiamati in relazione all'indennità di disoccupazione
art. 19 R.D.L. n. 636
richiamato in relazione all'indennità di disoccupazione
L. n. 92/2012, art. 2
richiamata nella disciplina dell'indennità di disoccupazione
d.lgs. n. 22/2015, art. 1
richiamato nella disciplina dell'indennità di disoccupazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone, quanto alle condizioni di impiego, la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
- La comparazione richiesta dal principio di non discriminazione deve essere effettuata istituto per istituto, con riferimento a condizioni di impiego omogenee; non è ammessa una valutazione globale che metta a raffronto istituti non comparabili o strutturalmente legati alla cessazione del rapporto a termine.
- Le indennità percepite dal lavoratore a termine dopo la cessazione del contratto, quando siano funzionali a compensare la mancata fruizione delle ferie o la perdita della retribuzione per fine rapporto, non possono essere detratte dalle differenze retributive dovute per la progressione economica riconosciuta in applicazione del principio di non discriminazione.
- La domanda del lavoratore a termine volta alla parità di trattamento economico rispetto al personale di ruolo ha natura retributiva e di adempimento contrattuale, non risarcitoria.
- Nel pubblico impiego scolastico, il docente a tempo determinato ha diritto alla ricostruzione economica della carriera secondo i criteri previsti per il docente di ruolo, per il periodo effettivamente lavorato, con riconoscimento delle differenze stipendiali maturate nei limiti dell'ordinaria prescrizione.
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