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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20829/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine di una docente del personale scolastico, poi stabilizzata in ruolo. La Corte d'appello aveva escluso il risarcimento per la precarizzazione ritenendo che l'immissione in ruolo avesse eliminato ogni abuso, e aveva comunque negato il riconoscimento economico dell'anzianità maturata, affermando che le differenze stipendiali dovessero essere calcolate detraendo quanto già percepito dalla lavoratrice a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione. La ricorrente ha impugnato tale decisione con dieci motivi, deducendo violazione di norme costituzionali, codicistiche, della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della normativa UE, oltre a vizi di motivazione e di ultrapetizione/incongruenza, sostenendo che: a) il trattamento economico dei docenti precari doveva essere equiparato a quello dei docenti di ruolo per il periodo effettivamente lavorato; b) non era legittima la detrazione delle indennità percepite dopo la cessazione dei contratti a termine; c) il giudice di merito aveva erroneamente effettuato una comparazione globale e impropria tra istituti non omogenei; d) il danno/credito derivante dalla discriminazione non poteva essere escluso o ridotto sulla base di voci che non rappresentavano un vantaggio sostitutivo comparabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive. Le indennità per ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario non possono essere utilizzate per ridurre le differenze stipendiali dovute in base alla progressione di carriera, perché si riferiscono a istituti propri della cessazione del rapporto a termine e non sono comparabili con condizioni di impiego del personale di ruolo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando il Ministero a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate nel periodo di precariato secondo i criteri dei docenti di ruolo, senza detrarre le indennità di ferie non godute e di disoccupazione, e nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura della motivazione della sentenza impugnata, ma non decisivo nel merito della decisione finale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato tra i motivi di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e vizi del decisum

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso e la valutazione delle risultanze processuali

  • art. 345 c.p.c.

    citato tra le norme processuali richiamate nei motivi

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale base del principio di eguaglianza e non discriminazione

  • art. 36 Cost.

    richiamato per la tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 recepito dalla direttiva 1999/70/CE

    "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"

    impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili; esige una comparazione puntuale delle singole condizioni di impiego e non consente di giustificare un trattamento deteriore con una valutazione globale o con istituti non omogenei

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte europea di attuazione del principio di non discriminazione nel lavoro a termine

  • direttiva 2003/88/CE, art. 7

    invocata nel ricorso in relazione alle ferie annuali retribuite

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato in tema di ferie e riposi

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in tema di ferie del lavoratore

  • art. 19 c.c.n.l. scuola

    richiamato in relazione al trattamento economico del personale scolastico

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati tra i motivi relativi all'interpretazione della disciplina applicabile

  • R.D.L. n. 1827/1935, artt. 45 e 73

    richiamati in relazione all'indennità di disoccupazione

  • art. 19 R.D.L. n. 636

    richiamato in relazione all'indennità di disoccupazione

  • L. n. 92/2012, art. 2

    richiamata nella disciplina dell'indennità di disoccupazione

  • d.lgs. n. 22/2015, art. 1

    richiamato nella disciplina dell'indennità di disoccupazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone, quanto alle condizioni di impiego, la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
  • La comparazione richiesta dal principio di non discriminazione deve essere effettuata istituto per istituto, con riferimento a condizioni di impiego omogenee; non è ammessa una valutazione globale che metta a raffronto istituti non comparabili o strutturalmente legati alla cessazione del rapporto a termine.
  • Le indennità percepite dal lavoratore a termine dopo la cessazione del contratto, quando siano funzionali a compensare la mancata fruizione delle ferie o la perdita della retribuzione per fine rapporto, non possono essere detratte dalle differenze retributive dovute per la progressione economica riconosciuta in applicazione del principio di non discriminazione.
  • La domanda del lavoratore a termine volta alla parità di trattamento economico rispetto al personale di ruolo ha natura retributiva e di adempimento contrattuale, non risarcitoria.
  • Nel pubblico impiego scolastico, il docente a tempo determinato ha diritto alla ricostruzione economica della carriera secondo i criteri previsti per il docente di ruolo, per il periodo effettivamente lavorato, con riconoscimento delle differenze stipendiali maturate nei limiti dell'ordinaria prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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