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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29440/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto nel settore multiservizi. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole con cui si accertava il diritto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, a mantenere le medesime condizioni contrattuali già pattuite con il precedente appaltatore a decorrere dal 14.03.2017, con conseguente riammissione in servizio alle stesse mansioni, agli stessi orari e con condanna al risarcimento del danno. La società subentrante aveva proposto appello, che la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che l'atto non contenesse critiche idonee alle rationes decidendi ma si limitasse a riproporre la difesa già svolta in primo grado; la Corte territoriale ha comunque aggiunto una valutazione di infondatezza nel merito. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che l'appello fosse sufficientemente specifico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo erroneo il riparto dell'onere della prova in tema di cambio appalto e condizioni equivalenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità: l'atto di gravame, pur riproponendo le difese del primo grado, aveva individuato in modo sufficiente i capi impugnati e le ragioni della contestazione, in conformità ai principi delle Sezioni Unite sull'art. 342 c.p.c. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare il gravame nel merito e provvedere anche sulle spese. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché rivolti al merito di statuizioni che la Corte territoriale non avrebbe potuto legittimamente pronunciare una volta chiuso il giudizio con la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 4 C.C.N.L. Multiservizi

    richiamato come base contrattuale del preteso mantenimento delle medesime condizioni di lavoro nel cambio di appalto

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte chiarisce che nel caso concreto non opera il filtro dell'ordinanza di inammissibilità per non ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; è esclusa l'applicazione della regola che impone il ricorso contro la sentenza di primo grado quando l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza ex art. 348-bis

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova nel cambio di appalto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    indicato quale parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel terzo motivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 434 c.p.c.

    menzionato in via analogica ai fini dell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 2697 cod. civ.

    v. art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dopo la riforma del 2012, non è necessario un atto formalmente stereotipato né un "progetto alternativo" di sentenza: è sufficiente che l'impugnazione individui con chiarezza le statuizioni censurate e le ragioni della critica.
  • La riproposizione, in appello, delle difese già svolte in primo grado non determina di per sé l'inammissibilità del gravame, se dal complesso dell'atto risulta comprensibile il quantum appellatum e la volontà di ottenere una diversa valutazione delle questioni decise.
  • Nel giudizio di cassazione, quando si denuncia un error in procedendo sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, la Corte può esaminare direttamente l'atto di gravame, essendo giudice del fatto processuale.
  • Se il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità, ogni successiva valutazione di merito svolta in motivazione è priva di effetti giuridici; l'impugnazione va quindi censurata principalmente sotto il profilo della pronuncia di inammissibilità.
  • La sanzione processuale dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ha carattere eccezionale e deve essere applicata solo quando manchi una effettiva individuazione dei capi impugnati e delle ragioni di dissenso, non quando le doglianze siano esposte in modo sintetico ma intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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