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Ordinanza

Ordinanza n. 298/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto Prot. N. -OMISSIS- disposto dalla Questura di -OMISSIS- avverso l'istanza di aggiornamento PSL;

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento è fondato sulla valutazione di pericolosità sociale desunta dalla condanna alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, prospettando la rilevanza dei legami familiari presenti sul territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, il fumus boni iuris. In particolare, la valutazione di pericolosità sociale fondata sulla condanna per maltrattamenti in famiglia non appare affetta da vizi di manifesta illogicità. Il Collegio ha inoltre escluso che i legami familiari sul territorio nazionale possano assumere rilievo prevalente, poiché il reato è stato commesso proprio ai danni di un componente della famiglia. Non è stata formulata una specifica valutazione sul periculum in mora, risultando sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un primo sommario esame, la valutazione amministrativa di pericolosità sociale fondata su una condanna penale non presenti vizi di manifesta illogicità.
  • La presenza di legami familiari sul territorio nazionale non è di per sé decisiva ai fini della tutela cautelare contro il rigetto dell'aggiornamento del permesso di soggiorno quando il reato posto a fondamento della valutazione di pericolosità sia stato commesso proprio ai danni di un componente della famiglia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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