Sentenza n. 2001/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, del 12 dicembre 2024, n. 3331, che aveva riconosciuto al professore € 500 per la Carta del docente relativa all’anno scolastico 2022/2023, oltre alle spese legali distratte al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il professore e il difensore, quest’ultimo anche in proprio quale creditore delle spese legali distratte, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato e ritualmente notificata, deducendo il mancato pagamento da parte del Ministero. Hanno domandato il versamento di € 500 al professore e di € 258 all’avvocato, oltre spese generali, accessori e spese del giudizio, nonché la nomina di un commissario ad acta. In corso di causa il difensore ha dichiarato che il credito del professore era stato soddisfatto, mentre restava insoluto il proprio credito professionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al credito del professore, già soddisfatto, e ha accolto per il resto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato quanto al credito professionale distratto in favore dell’avvocato. Ha ordinato il pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti eventuali versamenti, includendo gli accessori e gli ulteriori oneri dovuti in base al titolo e alla legge. I conteggi del creditore per capitale residuo e interessi non vincolano l’Amministrazione: importi, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e le norme applicabili. Decorso inutilmente il termine, il Ragioniere Generale dello Stato è nominato commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore, con sessanta giorni per determinare il dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione; non è previsto compenso per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario. Disposta inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
in relazione alla posizione del Prof. Magri deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.
Il soddisfacimento intervenuto in corso di causa della pretesa del professore comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale posizione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere dall’avv. Zollo è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può essere fondato sul titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce il credito, quando la pretesa sia documentata e non adeguatamente contestata dall’amministrazione debitrice.
artt. 1282 e ss. c.c.
fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora eventualmente prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili;
Il creditore non determina in modo vincolante l’importo degli interessi: l’amministrazione, e in caso di inerzia il commissario ad acta, deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e le disposizioni applicabili.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni indicate, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Umberto Zollo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La dichiarazione di antistatarietà consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore.
Massime di principio
- Quando la pretesa riconosciuta da un titolo giudiziale è soddisfatta solo per uno dei creditori durante il giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere riguarda quella posizione, mentre il giudizio prosegue per gli ulteriori crediti rimasti insoddisfatti.
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a rendere effettivo un diritto già definito dal titolo e non ha contenuto costitutivo rispetto al credito; l’importo esatto va determinato sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi di capitale e interessi presentati dal creditore non vincolano l’amministrazione in sede di ottemperanza: misura e decorrenza degli interessi devono essere verificate in conformità al titolo e alla legge.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; l’intervento sostitutivo può essere subordinato all’istanza del creditore e al decorso del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →