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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 2593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riuniti gli appelli, ha ritenuto legittimo, nel limite di Euro 1.000.000, l'avviso di accertamento per maggior imposta di registro e ipocatastale relativo alla vendita di un terreno agricolo (atto 18.12.2008, registrato 8.1.2009). Il valore dichiarato in atto era Euro 307.000 mentre l'Ufficio e la CTR avevano stimato fino a Euro 1.700.000 (con fissazione mediana a Euro 1.000.000). V.V. Srl ha dedotto: nullità per riunione impropria degli appelli e per mancata conoscenza di sentenze altrui che avrebbe impedito la redazione di una perizia di parte; violazione del termine di 30 giorni per comunicazione dell'udienza; decisione secondo equità senza presupposti; e violazione delle norme del DPR 131/1986 per aver valorizzato elementi sopravvenuti (successiva vendita a Eurospin e concessione variante edilizia) per determinare il valore dell'immobile al momento del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la riunione degli appelli è atto ordinatorio di discrezionalità e non impugnabile in sede di legittimità; la violazione del termine dei 30 giorni non ha comportato nullità rilevante perché la ricorrente ha partecipato attivamente all'udienza senza eccepire né chiedere termine a difesa (effetto sanante ex art. 156 c.p.c.); la decisione non è stata presa 'secondo equità' senza presupposti, ma è motivata per relationem sul primo giudice e su elementi estimativi obiettivamente riscontrabili; l'utilizzo di "altri elementi di valutazione" (ai sensi dell'art. 51 DPR 131/1986) inclusi fatti successivi integranti indici di "suscettibilità edificatoria a formazione progressiva" è ammissibile per ricostruire il valore venale esatto del bene al momento della compravendita. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e V.V. Srl condannata al pagamento delle spese (Euro 7.600,00 più contributi e spese prenotate).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31

    termine di comunicazione dell'udienza (30 giorni)

    La mancata comunicazione entro 30 giorni può determinare la nullità della decisione, ma tale nullità può essere sanata quando la parte partecipa attivamente all'udienza senza eccepire né chiedere termine a difesa (effetto sanante ex art.156 c.p.c.).

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3

    criteri per il controllo del valore degli immobili (criterio comparativo, criterio reddituale e "ogni altro elemento di valutazione")

    I criteri indicati sono tra loro pari-ordinati; l'Amministrazione può utilizzare uno qualsiasi dei criteri ritenuti più idonei e gli 'altri elementi' possono includere circostanze posteriori che dimostrino la reale consistenza del valore dell'immobile al momento del trasferimento (es. permessi, successiva vendita, indici di suscettibilità edificatoria).

  • Codice di procedura civile, art. 156

    sanatoria per raggiungimento dello scopo

    L'art. 156 c.p.c. consente la sanatoria di atti viziati quando, successivamente all'atto nullo, si verifica un fatto che realizza lo scopo della norma elusa; la partecipazione attiva della parte all'udienza senza eccezioni può integrare questa sanatoria nel processo tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 114

    La decisione equitativa è ammessa solo se ricorrono i presupposti di legge; nella specie la CTR non ha deciso 'ex aequo et bono' ma ha motivato per relationem richiamando valutazioni probatorie del primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    motivi di cassazione (n.3 e n.4 invocati)

    Gli articoli richiamati dal ricorrente come criteri di censura (violazione di norme processuali e legge) sono stati ritenuti infondati perché la doglianza sulla riunione è relativa a provvedimento ordinatorio non sindacabile in sede di legittimità e le altre presunte violazioni si sono estinte o sono state motivate correttamente dal giudice.

Massime di principio

  • La riunione di appelli o la separazione/riunione di cause è atto a carattere ordinatorio e discrezionale: in linea generale non è impugnabile davanti alla Corte di cassazione.
  • La violazione del termine di comunicazione dell'udienza (30 giorni) nel processo tributario integra una causa di nullità, ma tale nullità può essere sanata se la parte partecipa all'udienza senza eccepire o chiedere termine a difesa; la partecipazione attiva vale come rinuncia alla contestazione del vizio.
  • I criteri del DPR 131/1986 per la determinazione del valore degli immobili sono pari-ordinati: l'Amministrazione può utilizzare il criterio che ritiene più idoneo e avvalersi di 'altri elementi' anche se cronologicamente successivi, quando tali elementi dimostrino la realtà del valore al momento del trasferimento.
  • Eventi successivi (es. concessioni in variante, progetti autorizzati, rivendite a terzi a prezzo elevato) possono essere considerati come indici di "formazione progressiva" del valore e quindi utili per accertare il prezzo venale al momento della compravendita, purché sia adeguatamente motivato il nesso temporale e fattuale.
  • Se una parte intende contrastare una valutazione fiscale sul valore immobiliare, deve curare tempestivamente la produzione di una perizia di stima di parte e, se la comunicazione d'udienza è tardiva, sollevare immediatamente eccezione o chiedere termine; l'omessa iniziativa può compromettere la rilevabilità successiva del vizio.
  • La decisione 'per relationem' (richiamo e conferma di motivazioni del primo giudice) è lecita nel procedimento di impugnazione-merito, purché la motivazione sia comunque chiara e i criteri valutativi siano oggettivamente riscontrabili.

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