Sentenza n. 106/2026 - Salerno, Sezione 3
per il riconoscimento dell’indennità supplementare d’impiego operativo ex art. 16 della L. n. 78/1983, c.d. “indennità di disagiata sede”, nella misura mensile del 50% dell’indennità d’impiego operativo, per il servizio prestato presso i Reparti del Comprensorio di Persano (SA), previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di nullità di ogni atto sfavorevole, presupposto, collegato e/o conseguente, adottato dalla linea gerarchica, in particolare dell’atto del Comandante del Comprensorio di Persano prot. 13365 del 5.11.2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione della quota del 25% dell'indennità supplementare d'impiego operativo, nonché atto del Comandante del Comprensorio di Persano che dal novembre 2010 aveva sospeso cautelativamente tale quota
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto all'indennità supplementare d'impiego operativo prevista dall'art. 16 della l. n. 78/1983, nella misura del 50% dell'indennità d'impiego operativo, per il servizio prestato presso i Reparti del Comprensorio di Persano, con corresponsione della differenza del 25% non pagata dal 1° novembre 2010 fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 14 dicembre 2021, oltre agli effetti contributivi e previdenziali. Hanno sostenuto che il Comandante del Comprensorio non avesse il potere di ridurre l'indennità mediante l'atto del 5 novembre 2010, poiché l'art. 16 demanda l'attribuzione e la quantificazione del beneficio a un decreto interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Hanno inoltre dedotto che il decreto interministeriale del 14 dicembre 2021 avesse incluso il Comprensorio di Persano tra le sedi beneficiarie e avesse abrogato i precedenti atti, senza attribuire efficacia impositiva agli atti della linea gerarchica. L'Amministrazione ha eccepito la prescrizione dei crediti, sostenendo in subordine l'applicabilità del termine quinquennale, e ha contestato nel merito il diritto, rilevando il venir meno del requisito dell'inesistenza del servizio di acqua corrente, con conseguente permanenza di un solo requisito rispetto a quelli richiesti per la misura del 50%. I ricorrenti hanno replicato invocando la decorrenza della prescrizione solo dal decreto interministeriale del 2021 e l'efficacia interruttiva dell'istanza notificata il 10 settembre 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'atto del 5 novembre 2010 non avesse direttamente negato o modificato il diritto patrimoniale, ma avesse disposto soltanto la sospensione cautelativa dell'erogazione della quota del 25%; la controversia è quindi un'azione di accertamento di un diritto soggettivo e non richiedeva l'impugnazione tempestiva di tale atto ai fini della domanda di pagamento. Ha affermato che l'art. 16 della l. n. 78/1983 rimette l'attribuzione e la quantificazione dell'indennità a un decreto interministeriale avente natura costitutiva, necessario sia per attribuire sia per modificare in senso sfavorevole il beneficio. Ha applicato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza dei singoli ratei mensili, poiché il diritto poteva essere esercitato sin dalla loro maturazione. L'istanza notificata il 10 settembre 2024 ha interrotto la prescrizione; pertanto sono prescritti i ratei anteriori al 10 settembre 2019, mentre non lo sono quelli successivi. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con accertamento del diritto alla corresponsione della differenza del 25% tra il 10 settembre 2019 e l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 14 dicembre 2021, limitatamente ai ricorrenti che dimostrino di avere effettivamente prestato servizio a Persano e ai relativi mesi di servizio. La domanda di declaratoria di nullità dell'atto del 5 novembre 2010 è stata dichiarata inammissibile per tardività, essendo decorso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; il TAR ha escluso l'inesistenza dell'atto, ritenendo residuale tale categoria dopo la tipizzazione della nullità nell'art. 21-septies l. n. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 78/1983
Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare...
L'attribuzione e la quantificazione dell'indennità supplementare richiedono un decreto interministeriale, avente natura costitutiva; il beneficio non è determinato direttamente dalla legge né può essere attribuito o ridotto con un semplice atto del comandante della sede.
art. 2948, n. 4, c.c.
si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Il termine quinquennale si applica ai ratei periodici dell'indennità e decorre dalla scadenza di ciascun rateo mensile.
art. 31, comma 4, c.p.a.
La domanda di accertamento della nullità dell'atto è soggetta al termine decadenziale di 180 giorni; il termine era decorso alla data di notifica del ricorso.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità è una categoria tipizzata e l'inesistenza dell'atto costituisce ipotesi residuale, non ravvisabile nel caso esaminato.
Massime di principio
- Quando una legge attribuisce un trattamento economico pubblico mediante decreto ministeriale da emanare di concerto con altro ministro, tale decreto ha natura costitutiva e costituisce il passaggio necessario per individuare i destinatari e quantificare il beneficio; un atto interno o dirigenziale della struttura interessata non può autonomamente attribuire o ridurre il trattamento in senso sfavorevole.
- La sospensione o mancata corresponsione di un trattamento economico periodico integra, in assenza di un provvedimento direttamente lesivo del diritto patrimoniale, un inadempimento dell'obbligazione di pagamento; la domanda di accertamento e pagamento non richiede l'impugnazione dell'atto interno che abbia disposto la sospensione dell'erogazione.
- Il diritto a prestazioni economiche periodiche si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla scadenza di ciascun singolo rateo, quando il diritto sia già concretamente esercitabile.
- Un'istanza di riconoscimento del trattamento economico e di adeguamento contributivo, notificata all'amministrazione, interrompe la prescrizione dei ratei non ancora prescritti alla data della notificazione.
- La domanda di accertamento della nullità di un atto amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; la mancata impugnazione tempestiva non è superabile qualificando l'atto come inesistente, salvo l'effettiva ricorrenza di una delle ipotesi tipizzate di nullità.
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