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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32153/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di liquidazione dell’indennizzo previsto da una polizza assicurativa per i fabbricati di proprietà del ricorrente, danneggiati da una tromba d’aria. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d’appello di Bologna, pur accogliendo parzialmente l’impugnazione dell’assicurato, aveva confermato solo in parte il diritto all’indennizzo e compensato metà delle spese. In Cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1367, 1369 e 1370 c.c. per l’interpretazione della clausola contrattuale 2.4 relativa alle "modifiche costruttive al fabbricato", ritenuta dalla Corte territoriale riferita al supplemento di indennizzo per il completamento della ricostruzione; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e, subordinatamente, 1365, 1367, 1369 e 1370 c.c., contestando l’interpretazione del contratto assicurativo e proponendo una lettura alternativa fondata sul canone letterale; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione anche agli artt. 1914, 1915 e 1227 c.c., censurando l’accertamento di merito secondo cui l’assicurato non avrebbe adottato misure di salvataggio e conservazione dei beni; 4) in subordine, violazione degli artt. 1914, 1915 e 1227 c.c. nonché dell’art. 1370 c.c. in relazione all’art. 5.1 del regolamento contrattuale, sempre sul tema del comportamento dovuto dall’assicurato per limitare il danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., per difetto di esposizione della motivazione della sentenza impugnata, genericità delle censure e mancata trascrizione delle clausole contrattuali. Per il secondo motivo ha ribadito che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate, il modo in cui il giudice se ne è discostato e riportare le clausole rilevanti; nel caso concreto, il ricorso si risolveva in una inammissibile contrapposizione tra una lettura alternativa e quella accolta in sentenza. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenze di autosufficienza e perché miravano a contestare valutazioni di fatto e motivazione non sindacabili in cassazione; è stato inoltre osservato che l’art. 1370 c.c. attiene all’interpretazione del contratto e non a un criterio di valutazione in bonam partem delle condotte di salvataggio dell’assicurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale richiamato per i motivi di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto e l’adeguatezza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara dei fatti, l’indicazione specifica dei motivi e la trascrizione o riproduzione delle clausole contrattuali rilevanti; il mancato rispetto di tali oneri comporta inammissibilità.

  • artt. 1362, 1363 c.c.

    Per denunciare la violazione dei criteri ermeneutici occorre spiegare puntualmente come il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del contratto.

  • artt. 1365, 1367, 1369, 1370 c.c.

    Sono richiamati come ulteriori canoni interpretativi, ma non possono essere invocati in modo astratto o per ottenere una rivalutazione del testo contrattuale in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse una reale nullità censurabile nei termini dedotti.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Norma evocata per la pretesa nullità della sentenza; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, senza che ciò conducesse all’accoglimento della censura.

  • art. 1914 c.c.

    Evocato con riferimento agli obblighi dell’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; la Corte ha ritenuto non censurabile l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla mancata attivazione dell’assicurato.

  • art. 1915 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1914 c.c.; la sua invocazione non ha superato il vaglio di ammissibilità perché mancava una specifica critica alle rationes decidendi.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per il tema della mancata limitazione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta contro un accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio e sul deposito dell’ordinanza, menzionata nel preambolo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma non utile a fondare una diversa lettura del contratto in cassazione se non accompagnato da specifica indicazione della violazione.

  • art. 1370 c.c.

    La Corte precisa che riguarda l’interpretazione del contratto e non fornisce un parametro generale di valutazione favorevole delle condotte di salvataggio dell’assicurato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione quali regole ermeneutiche siano state violate, in quale punto della motivazione ciò sia avvenuto e quali clausole contrattuali rilevino ai fini del sindacato di legittimità.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione del testo contrattuale: occorre evidenziare un effettivo scostamento dai canoni legali o un’argomentazione illogica o insufficiente nei limiti oggi sindacabili.
  • L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici, con ricorso autosufficiente e specifico.
  • La doglianza di nullità per omessa o insufficiente motivazione non può tradursi nella richiesta di rivalutare i fatti o le prove; l’accertamento di fatto del giudice di merito resta insindacabile se la censura mira solo a sostituirvi una diversa ricostruzione.
  • Nei contratti di assicurazione, le norme sull’obbligo dell’assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno possono rilevare solo se la questione è dedotta in modo specifico e supportata da una critica puntuale alle rationes decidendi e agli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiAssicurazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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