Cassazione Civile, Sentenza n. 17323/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro per atti del 2005, con cui l'Ufficio aveva revocato (anche parzialmente, in proporzione alla cubatura non edificata) l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 per mancata ultimazione dell'utilizzazione edificatoria entro il termine quinquennale. L'Agenzia ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto applicabile la proroga di tre anni prevista dall'art. 2, comma 23, d.l. 29.12.2010, n. 225, sostenendo che tale proroga non poteva riguardare termini già scaduti all'entrata in vigore della norma (29.12.2010) e che, quindi, per l'atto del 29.7.2005 il termine quinquennale era già decorso il 27.7.2010.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza di merito favorevole alla San Silvestro s.r.l. La Corte ha ritenuto che l'art. 2, comma 23, d.l. n. 225/2010 proroga il termine di cinque anni a otto anni e che il secondo periodo del comma sposta al 2005 il termine di riferimento per gli atti cui si applicano le misure agevolative (in luogo del 2008 previsto originariamente). Pertanto l'atto di trasferimento registrato nel 2005 rientra nella disciplina prorogata e la decadenza non poteva essere applicata nella misura contestata dall'Ufficio. Condanna dell'Agenzia alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, legge 23 dicembre 2000 n. 388
i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'uno per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento
La norma stabilisce l'agevolazione vincolata al completamento edilizio entro cinque anni; la questione nell'iter normativo è l'effetto sulle scadenze di successive disposizioni che hanno modificato o prorogato tale termine
art. 36, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. 4 agosto 2006, n. 248)
Abrogazione parziale dell'art.33/2000 con mantenimento/ridefinizione di agevolazioni per specifici trasferimenti legati a programmi di edilizia convenzionata; utile nel quadro sistematico ma non ostativa all'applicazione della proroga normativa successiva
art. 1, commi 25-28, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Ha riformulato la disciplina delle agevolazioni (aliquota all'1% e disciplina ipotecaria/catastale) stabilendo il quinquennio come termine per completare l'intervento e prevedendo l'applicazione delle disposizioni agli atti a decorrere dal 1° gennaio 2008 (successivamente modificato dal d.l. 225/2010)
art. 2, comma 23, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv. l. 26 febbraio 2011, n. 10)
Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti ... a cui si applicano le disposizioni ... decorre dall'anno 2005.
La Corte interpreta la disposizione come una proroga che estende il quinquennio a otto anni e come un'esplicita estensione della decorrenza degli atti agevolabili all'anno 2005: la norma va riferita a tutti gli atti registrati nel 2005, applicandosi anche agli atti per i quali il termine quinquennale fosse già scaduto alla data di entrata in vigore del d.l.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa imposta di registro)
Contiene la disciplina tariffaria (parte I) cui si è fatto riferimento per determinare l'aliquota e l'ambito applicativo dell'agevolazione prevista e richiamata dalle norme successive
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecarie e catastali)
Normativa di riferimento per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, richiamata nella ricostruzione sistematica delle agevolazioni
art. 6, comma 6, d.l. 102/2013
Richiamata dalla resistente in controricorso come ulteriore previsione che riconosceva termini differenti (6 anni) per l'utilizzazione edificatoria in aree soggette a piani particolareggiati, ma non è stata la base decisoria principale della Corte nel presente giudizio
varie norme e principi richiamati dall'Agenzia (artt. 11, 12, 14 preleggi; artt. 2964, 2966 c.c.; artt. 19, 41, 54, 57 DPR n. 131/1986; art.1 legge n. 296/2006, ecc.)
Citate dall'Agenzia per sostenere la tesi che la proroga non potesse riguardare termini già estinti; la Corte però ritiene prevalente l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell'art. 2, comma 23 d.l. 225/2010
Massime di principio
- Quando una norma dispone espressamente che il "termine di riferimento ... decorre dall'anno 2005" (o simile), la giurisprudenza può ritenere che la proroga/estensione operi anche per atti già formati nel 2005, applicando la disciplina ampliata indipendentemente dal fatto che il quinquennio fosse già scaduto alla data di entrata in vigore della norma
- Per valutare la decadenza dalle agevolazioni fiscali è essenziale verificare la data di formazione/registrazione dell'atto (non solo la data di ultimazione dell'opera) e la precisa formulazione temporale della norma che proroga i termini
- In caso di contrasto tra una lettura restrittiva (la proroga vale solo per termini non ancora scaduti) e una lettura più ampia, i giudici possono privilegiare l'interpretazione che tenga conto della ratio legislativa, della generalità della norma e del suo testo letterale
- Non si può generalizzare che le proroghe legislative non possano "rimettere in termini": bisogna leggere la norma. Se la disposizione esprime chiaramente una decorrenza retroattiva o un riferimento a un anno preciso, essa può avere effetti anche su situazioni ritenute già decadute
- In casi simili, controllare anche l'iter normativo successivo e altre disposizioni (es. d.l. 102/2013) che potrebbero modificare ulteriormente i termini o introdurre regimi transitori diversi
- Per l'azione amministrativa (avvisi di liquidazione) è cruciale basarsi non solo su principi generali di diritto civile ma sulla lettura sistematica e cronologica delle norme tributarie specifiche; le eccezioni e abrogazioni parziali devono essere ricomposte nel quadro complessivo delle norme successive
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