Cassazione Penale, Sentenza n. 45219/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolo, ha applicato aumenti per i reati "satellite" (capi A, D, E, G, H, J e L) superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione: in sede di cognizione ciascuno di quei reati era stato sanzionato con mesi 1 di reclusione, mentre il giudice dell'esecuzione li ha fissati in mesi 3 ciascuno, configurando una "reformatio in peius" e la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte indicata: ha ritenuto corretta la ricostruzione della continuazione e la scelta della pena base (anni 5 e mesi 6 di reclusione ed €12.000 per il reato di usura ritenuto il più grave), ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti per la continuazione perché il giudice dell'esecuzione aveva fissato per i reati satellite aumenti superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione. Ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo giudizio volto a rideterminare correttamente gli aumenti conformemente ai principi esposti dalla Corte.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena in caso di continuazione tra reati contestati in diverse sentenze; tale potere però va esercitato nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dalle sentenze di cognizione e dalle disposizioni sul cumulo (non può determinare un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a quanto già stabilito dal giudice della cognizione).
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'unificazione delle pene e i limiti del cumulo: in sede esecutiva il giudice deve rispettare i limiti posti dall'art. 81 (commi 3 e 4 richiamati dalla sentenza) nel ricalcolo delle singole frazioni di pena e nel complessivo trattamento sanzionatorio.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena e sui criteri di individualizzazione: la Corte ha richiamato la corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena, osservando che il giudice dell'esecuzione non può aumentare i segmenti di pena dei reati satellite oltre quanto fissato irrevocabilmente dal giudice della cognizione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che, nel caso di sentenze rese separatamente, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione e individuare quale sia il reato più grave con riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione; su quella pena va poi operato l'aumento per i reati satellite.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; qui invocato dal ricorrente per denunciare la errata applicazione delle norme penali inerenti al calcolo della pena e la reformatio in peius operata dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel ricalcolo per continuazione, deve prima individuare il reato più grave secondo la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione (art. 187 disp. att.) e prendere quella pena come base.
- Gli aumenti per i reati 'satellite' vanno calcolati sulla pena base e non possono essere fissati in misura superiore a quanto stabilito dalla sentenza di cognizione irrevocabile: è vietata la reformatio in peius in sede esecutiva.
- Nel rideterminare i singoli segmenti di pena il giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 81 (in particolare i commi 3 e 4) e i criteri di individualizzazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen.
- Se il giudice dell'esecuzione commette un errore nella quantificazione degli aumenti, la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente alla determinazione degli aumenti e rinviare per nuovo giudizio in diversa composizione.
- Nei casi di patteggiamento o di pene concordate in cognizione, le determinazioni del giudice della cognizione costituiscono parametro vincolante per l'esecuzione quanto ai singoli aumenti riconducibili ai reati satellite.
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