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Ordinanza

Ordinanza n. 1658/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non comunicato al destinatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza che aveva rigettato l’istanza di verifica della sussistenza della quota necessaria alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tra i motivi dedotti ha lamentato di non avere mai ricevuto il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, sebbene tale atto fosse richiamato nel provvedimento finale. Ha inoltre impugnato gli atti istruttori presupposti e connessi, inclusi gli eventuali pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire la prova documentale dell’avvenuta e regolare trasmissione e ricezione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché la contestata mancata comunicazione costituisce questione rilevante ai fini della decisione. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente, ordinandole di depositare la relativa documentazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La regolare comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta una circostanza da verificare documentalmente prima della decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente contesta di non avere ricevuto il preavviso di rigetto richiamato nel provvedimento finale, il giudice può disporre un’apposita istruttoria per acquisire dall’amministrazione la prova documentale della trasmissione e della ricezione dell’atto.
  • La verifica della regolare comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 può essere rilevante ai fini della decisione cautelare e deve essere compiuta prima della definizione della relativa domanda quando la comunicazione è specificamente contestata.
  • In presenza di un incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo, l’amministrazione destinataria può essere onerata del deposito della documentazione entro un termine espressamente qualificato come perentorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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