Cassazione Civile, Ordinanza n. 18577/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 collegata alla durata irragionevole di un precedente procedimento per il pagamento dell’indennizzo Pinto e del successivo giudizio di ottemperanza avviato per ottenere l’esecuzione del decreto di condanna del Ministero. La Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva accolto parzialmente la domanda e liquidato un indennizzo, calcolando la durata complessiva del processo presupposto in cinque anni, undici mesi e dieci giorni. I ricorrenti hanno proposto cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda proposta dal difensore distrattario in proprio, poiché il decreto non avrebbe deciso sulla sua autonoma pretesa; 2) violazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 per erroneo computo della durata del processo presupposto, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato il principio di unitarietà tra fase cognitiva e fase esecutiva/ottemperanza affermato dalle Sezioni Unite; 3) censura sulle spese, assorbita in caso di accoglimento del secondo motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il difensore distrattario non avesse legittimazione ad ottenere l’indennizzo per la durata del giudizio presupposto in assenza di specifiche allegazioni sulla incapienza del cliente e perché la pretesa dell’avvocato resta accessoria rispetto al processo principale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello ha falsamente applicato il principio di unitarietà tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza: il periodo tra la definizione del primo giudizio di ottemperanza e l’inizio del secondo non poteva essere escluso dal computo se, nel frattempo, la soddisfazione del credito non era divenuta definitiva. L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo relativo alle spese. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di legittimità tra la ricorrente principale e il Ministero. Quanto al ricorso dell’avvocato proposto in proprio, le spese sono state poste a suo carico verso il Ministero.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
richiamato come base della doglianza sull’asserita omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e sulla posizione del difensore in proprio
art. 112 c.p.c.
richiamato per sostenere l’omessa pronuncia sulla domanda proposta dal difensore in proprio
art. 366, n. 3 c.p.c.
richiamato in fatto per la sommaria esposizione dei fatti del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato quale rito di trattazione camerale del ricorso
art. 111, comma 2, Cost.
evocato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 384 c.p.c.
richiamato per giustificare, in ipotesi di questione infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti, la decisione nel merito senza rinvio
art. 86 c.p.c.
richiamato per affermare che l’avvocato può difendersi personalmente, ma ciò non amplia automaticamente la legittimazione sostanziale alla domanda di equa riparazione
art. 336, comma 1, c.p.c.
richiamato per l’assorbimento del terzo motivo per effetto espansivo interno
art. 4 L. n. 89/2001
richiamato nel ragionamento sulla decorrenza del termine di proponibilità della domanda di equa riparazione e sull’unitarietà tra cognizione ed esecuzione
art. 2 L. n. 89/2001
norma applicata per il calcolo della durata ragionevole del processo e dell’indennizzo dovuto
art. 5-ter L. n. 89/2001
richiamato come base dell’opposizione al decreto di rigetto della domanda monitoria
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato per affermare che il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo della persona che agisce, non un processo altrui
art. 14 D.L. n. 669/1996
richiamato nei motivi come disciplina del termine di 120 giorni e ritenuto non decisivo ai fini del computo della ragionevole durata
art. 134, lett. a, c.p.a.
richiamato per evidenziare la natura mista dell’ottemperanza, con aspetti esecutivi e cognitori
Cass. S.U. n. 19883/2019
principio decisivo: ai fini dell’equa riparazione, fase di cognizione e fase esecutiva/ottemperanza vanno considerate unitariamente, escludendo solo l’intervallo tra definitività della cognizione e inizio dell’esecuzione; il giudizio di ottemperanza è funzionalmente e strutturalmente equiparabile al procedimento esecutivo
Cass. S.U. n. 16037/2010
richiamata per escludere la legittimazione del difensore antistatario ad impugnare l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione
Cass. n. 16608/2012
richiamata per affermare il carattere accessorio della distrazione delle spese e per negare l’autonomia del difensore distrattario ai fini dell’equa riparazione se non allega la sofferenza correlata all’incapienza del cliente
Cass. n. 2313/2010
richiamata per il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia su un motivo infondato, la Cassazione può decidere nel merito evitando il rinvio
Cass. n. 21257/2014
citata in conformità al medesimo principio processuale
Cass. n. 16171/2017
citata in conformità al medesimo principio processuale
Cass. n. 9693/2018
citata in conformità al medesimo principio processuale
Corte cost. n. 88/2018
richiamata nel contesto dell’art. 4 L. 89/2001 e della sua interpretazione conforme
Corte cost. n. 25/2019
richiamata come riferimento al contemperamento tra orientamenti nazionali e sovranazionali
Cass. S.U. n. 1178/1995
richiamata per descrivere la struttura dell’esecuzione civile come articolata in subprocedimenti
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, quando il credito riconosciuto debba essere attuato tramite ottemperanza o esecuzione, il processo va considerato unitariamente: la durata rilevante comprende sia la fase di cognizione sia quella esecutiva/attuativa, con esclusione del solo intervallo tra la definitività della prima fase e l’avvio della seconda.
- Il giudizio di ottemperanza, quando è strumento per soddisfare un credito indennitario contro la pubblica amministrazione, è funzionalmente assimilabile al procedimento esecutivo ai fini del calcolo della durata ragionevole.
- Ai fini della legittimazione ad agire per equa riparazione del difensore distrattario o antistatario, la mera presenza della distrazione delle spese non basta: occorre che la pretesa sia realmente autonoma e, comunque, che siano allegati elementi idonei a mostrare una concreta incidenza della durata irragionevole sul suo interesse patrimoniale.
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo non impone cassazione con rinvio quando la questione di diritto sia comunque infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, potendo la Corte decidere nel merito per economia processuale.
- Nel computo della ragionevole durata non possono essere esclusi i segmenti procedimentali successivi all’avvio dell’ottemperanza fino alla definitiva soddisfazione del credito, perché fino a quel momento l’esecuzione non può considerarsi conclusa quoad effectum.
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