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Sentenza

Sentenza n. 7842/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: - del decreto 31 marzo 2025, n. 1377 con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato l’esclusione del ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» a causa della valutazione di non idoneità conseguita all'esito della visita medica del 13 marzo 2025, recante la seguente testuale motivazione: “NON IDONEO- Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,2 % - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”; - del verbale n. 167 del 13 marzo 2025 con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» a causa dell'inidoneità conseguita all'esito della visita medica del 13 marzo 2025, recante la medesima motivazione: “NON IDONEO- Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,2 % - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”; - di eventuali ulteriori verbali o atti della Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico fisica e attitudinale al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente a documenti e relativi allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-, per mancato superamento delle visite mediche; - del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 «Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami il 20 novembre 2018, unitamente all'art. 5 comma 4 del D.M. 26 ottobre 2018 "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento delle visite mediche comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.

Giustizia amministrativa202506671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per non idoneità fisica, determinata da un valore di massa grassa pari al 29,2%, nonché il verbale della Commissione medica e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato escluso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo l'inattendibilità della misurazione della massa grassa effettuata durante la visita concorsuale. A sostegno ha prodotto documentazione sanitaria relativa a una visita svolta presso una struttura del Servizio sanitario nazionale pochi giorni dopo l'esclusione, dalla quale risultava un valore di massa grassa significativamente inferiore. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e mancata specifica enucleazione dei motivi, contestandone inoltre l'infondatezza. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione da parte della Commissione medica interforze di seconda istanza, che ha accertato, alla data della verificazione, un valore di massa grassa del 15,4% e l'idoneità del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso contenesse un unico motivo specifico, diretto a contestare l'inattendibilità dell'accertamento medico per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha accolto il ricorso nel merito, rilevando che la documentazione sanitaria prossima alla visita concorsuale attestava un valore di massa grassa inferiore di oltre otto punti rispetto a quello rilevato dall'amministrazione. Pur riconoscendo che la massa grassa può variare in relazione a diversi fattori e che misurazioni ravvicinate possono produrre risultati differenti, il Collegio ha ritenuto la discrasia troppo significativa per essere spiegata soltanto da fattori fisiologici o da una modifica dei parametri corporei. Ha quindi considerato plausibile un uso non accurato o un malfunzionamento degli strumenti di misurazione, o comunque un'anomalia dell'accertamento concorsuale, confermata dalla verificazione giudiziale che ha escluso la causa di non idoneità. In ragione della necessità di una verifica rigorosa dei presupposti dell'esclusione, anche per i pregiudizievoli effetti derivanti dalla cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ha annullato il provvedimento di esclusione. Le spese di lite sono state compensate; l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    gli specifici motivi del ricorso devono essere formulati distintamente nell'atto introduttivo

    La specificità dei motivi non richiede necessariamente una separazione grafica tra esposizione in fatto e in diritto; è sufficiente che il motivo sia individuabile e specificamente articolato anche come esposizione unitaria, purché consenta di comprendere la censura dedotta.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa della verificazione disposta dal giudice per accertare l'altezza, il peso e i valori di massa grassa del ricorrente e verificare la sussistenza della causa di non idoneità.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    Individua il personale volontario cui era riservata la procedura speciale di reclutamento.

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. n. 205/2017

    Costituisce il riferimento legislativo per i limiti della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    NON IDONEO- Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,2 %

    È stata richiamata dall'amministrazione come parametro per fondare la non idoneità fisica; nel caso concreto, l'accertamento basato su tale parametro è stato ritenuto inattendibile.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    È richiamato per evidenziare gli effetti della mancata idoneità, tra cui la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    È richiamato insieme all'art. 12 del d.lgs. n. 139/2006 per sottolineare la particolare gravità degli effetti conseguenti al mancato superamento della prova.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'esclusione fondata su un accertamento medico concorsuale è ammissibile quando, anche senza una separazione grafica tra fatto e diritto, il ricorso individua in modo specifico l'errore contestato e il vizio dedotto.
  • Il sindacato giurisdizionale sull'accertamento medico concorsuale può condurre all'annullamento dell'esclusione quando siano forniti oggettivi elementi di inattendibilità della misurazione amministrativa, in particolare mediante certificazioni sanitarie attendibili e prossime temporalmente alla visita concorsuale.
  • Una differenza significativa tra il parametro biometrico rilevato in sede concorsuale e quello risultante da un accertamento sanitario ravvicinato non può essere automaticamente spiegata con la normale variabilità fisiologica della misurazione; se la discrasia è rilevante e non risultano radicali modifiche corporee, può fondare il dubbio sull'uso scorretto o sul malfunzionamento degli strumenti e imporre una verifica rigorosa dell'accertamento.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo può confermare l'inattendibilità dell'accertamento concorsuale e l'insussistenza della causa di non idoneità, costituendo elemento decisivo per l'annullamento dell'esclusione.
  • Quando il mancato superamento dell'accertamento medico produce effetti ulteriori particolarmente pregiudizievoli sulla posizione del candidato, l'amministrazione deve procedere a una verifica rigorosa e attendibile dei presupposti dell'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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