Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3405/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1223/2025 del 5 giugno 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 1223/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle la somma di 1.000 euro mediante carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi impeditivi all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata altresì accolta la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato al pagamento, per il ritardo nell'esecuzione, di una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'inesecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non può paralizzare l'accoglimento della domanda mediante una costituzione meramente formale, se non deduce elementi ostativi all'adempimento.
  • Quando accerta l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve poter ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta anche individuato all'interno della struttura amministrativa inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dalla pronuncia.
  • Su richiesta della parte, l'ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito da una penalità di mora per ogni ritardo successivo; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.