Cassazione Penale, Ordinanza n. 07940/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. La fattispecie concreta non è descritta nel dettaglio nel testo, ma emerge che in secondo grado era stata confermata una decisione sfavorevole all'imputato, il quale deduceva: (1) che la Corte territoriale avrebbe motivato per relationem senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nell'atto di appello; (2) che era stata illegittimamente negata l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., chiedendo in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché il ricorrente non ha neppure indicato quali deduzioni dell'appello sarebbero rimaste inesaminate dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, oltre a riproporre una doglianza già esaminata e disattesa con argomenti ritenuti corretti dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
L'attenuante invocata non è stata riconosciuta; la relativa censura non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre, in modo generico, una motivazione per relationem della sentenza impugnata senza indicare specificamente quali censure devolute in appello siano rimaste prive di risposta.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie, trattandosi di censura estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è inammissibile quando si risolva nella riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio giuridico della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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