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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07940/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. La fattispecie concreta non è descritta nel dettaglio nel testo, ma emerge che in secondo grado era stata confermata una decisione sfavorevole all'imputato, il quale deduceva: (1) che la Corte territoriale avrebbe motivato per relationem senza confrontarsi con le specifiche censure formulate nell'atto di appello; (2) che era stata illegittimamente negata l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., chiedendo in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché il ricorrente non ha neppure indicato quali deduzioni dell'appello sarebbero rimaste inesaminate dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, oltre a riproporre una doglianza già esaminata e disattesa con argomenti ritenuti corretti dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma 3, c.p.

    L'attenuante invocata non è stata riconosciuta; la relativa censura non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre, in modo generico, una motivazione per relationem della sentenza impugnata senza indicare specificamente quali censure devolute in appello siano rimaste prive di risposta.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie, trattandosi di censura estranea al sindacato della Corte di cassazione.
  • La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è inammissibile quando si risolva nella riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio giuridico della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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