Cassazione Penale, Sentenza n. 5165/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati tributari: (1) contestava il calcolo dell'"imposta evasa" ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 sostenendo che dovesse essere detratto un versamento di euro 8.367,00 effettuato come prima rata di un piano di rateazione scaturito da un accertamento con adesione, il quale, se computato, avrebbe fatto rientrare l'IVA evasa sotto la soglia di punibilità; deduceva altresì la necessità di un'ulteriore valutazione autonoma delle risultanze bancarie come meri indizi; (2) contestava la configurabilità del reato di distruzione/occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000), prospettando la mancanza di capacità offensiva della sua condotta per motivi societari (dissidio tra soci e successivo fallimento) e sostenendo che il risultato economico fosse comunque ricostruibile con altra documentazione; (3) in via subordinata chiedeva il riconoscimento della prescrizione del reato (calcolo dei termini ai sensi degli artt. richiamati), ritenendo il reato prescritto al 30/10/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che, ai fini della determinazione dell'"imposta evasa", rilevano solo i versamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine (art. 1 lett. f) d.lgs. 74/2000): pagamenti successivi (anche effettuati in esecuzione di un piano di rateazione derivante da accertamento con adesione) non riducono la base per la valutazione della soglia di punibilità, salvo l'ipotesi di integrale pagamento entro i termini previsti dall'art. 13 d.lgs. 74/2000 che può escludere la punibilità. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e ha richiamato il principio consolidato secondo cui la distruzione o occultamento di scritture è sussistente anche quando la ricostruzione della contabilità avviene mediante documenti acquisiti presso terzi: nel caso di specie le fatture erano state reperite presso la società acquirente e l'imputato non aveva fornito la documentazione; pertanto la condotta era offensiva e penalmente rilevante. Sul terzo motivo ha dichiarato inammissibile la questione di prescrizione, rilevando che la sentenza di secondo grado era stata pronunciata il 30/06/2023, prima del termine massimo decennale che il ricorrente indicava (30/10/2023), e che, comunque, la manifesta infondatezza dei primi due motivi escludeva il computo a suo favore. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
Definisce il reato di omessa dichiarazione; la valutazione della soglia di punibilità deve riferirsi al momento della consumazione del reato (entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione) e non tiene conto di versamenti effettuati successivamente alla scadenza o alla presentazione della dichiarazione
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
Riguarda i reati di distruzione o occultamento di scritture contabili; la sua applicabilità non è esclusa se la ricostruzione della contabilità avviene mediante acquisizione di documentazione presso terzi
d.lgs. n. 74/2000, art. 1, lett. f)
Definisce "imposta evasa" come la differenza tra imposta dovuta e quella indicata in dichiarazione, o l'intera imposta in caso di omessa dichiarazione, al netto dei versamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del termine
d.lgs. n. 74/2000, art. 13
Prevede la causa di non punibilità per il pagamento integrale del debito tributario (sanzioni e interessi) prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di attività di accertamento; in caso di rateizzazione prima dell'apertura del dibattimento, prevede termini specifici per l'estinzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla sentenza per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente l'aumento, oltre il massimo, della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende in applicazione di tale facoltà
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Riferimento richiamato dalla Corte di Cassazione nel giudicare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; usato come parametro per valutare l'entità della sanzione accessoria
Massime di principio
- Per determinare l'"imposta evasa" rilevano solo i versamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; i versamenti successivi non riducono la base per valutare la sussistenza della soglia di punibilità, salvo l'ipotesi di integrale pagamento previsto dall'art. 13 che può estinguere la punibilità.
- Il pagamento parziale successivo (es. prima rata di un piano di rateazione derivante da accertamento con adesione) non estingue né necessariamente riduce la responsabilità penale rispetto alla soglia di punibilità.
- La distruzione o occultamento delle scritture contabili è penalmente rilevante anche quando la ricostruzione della contabilità è possibile mediante acquisizione di documenti presso terzi; il recupero della documentazione da parte degli accertatori non esclude automaticamente la sussistenza del reato.
- Le contestazioni relative alla mancanza di offensività della condotta per motivi gestionali o societari (dissidi tra soci, fallimento) devono essere provate concretamente: il solo stato di dissidio o il successivo fallimento non giustificano di per sé l'omissione delle obbligazioni fiscali né escludono il reato di occultamento/distruzione.
- Ai fini della prescrizione, i termini si calcolano in relazione al momento di consumazione fissato dalla normativa (es. 90 giorni dopo la scadenza per la dichiarazione); la pronuncia di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può impedire il computo di tali termini a favore del ricorrente.
- In cassazione, censure generiche o non specificamente fondate sulla normativa e sulla prova rischiano l'inammissibilità; in caso di inammissibilità possono essere imposte spese e sanzioni aggiuntive (compenso alla Cassa delle ammende).
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