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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32400/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato la domanda originaria come estesa anche al terzo chiamato e avesse, conseguentemente, dichiarato senza base l’improcedibilità dell’intera causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa sezione e composizione, anche per le spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il Ministero, quale gestore della Ferrovia Circumetnea, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio esercizio commerciale, che assumeva penalizzato fino alla chiusura dal protrarsi per anni di un cantiere connesso ai lavori della metropolitana e incidente sulla strada prospiciente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al risarcimento. In appello, il Ministero sosteneva che i ritardi dell’opera dipendevano da cause non imputabili e che la responsabilità doveva ricadere sul terzo appaltatore/consorzio chiamato in causa. La Corte d’appello ha ritenuto che la chiamata del terzo avesse trasformato la domanda originaria anche nei suoi confronti e ha dichiarato l’improcedibilità dell’intera domanda, sia verso il terzo sia verso il Ministero. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo, in sostanza, l’erronea qualificazione della chiamata del terzo: si trattava di chiamata in garanzia/manleva, non di estensione della domanda attorea al terzo, sicché l’eventuale procedura concorsuale del chiamato poteva incidere solo sul rapporto interno di garanzia e non sulla domanda principale proposta contro il Ministero.

Massime di principio

  • La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto non determina, di per sé, l’estensione al terzo della domanda originariamente proposta dall’attore, quando l’attore abbia agito esclusivamente contro il convenuto principale.
  • Se la chiamata del terzo ha natura di garanzia o manleva, gli effetti derivanti da eventuali vicende soggettive o concorsuali del terzo incidono solo sul rapporto accessorio tra chiamante e chiamato, non sulla domanda principale dell’attore contro il convenuto.
  • Il giudice di merito non può dichiarare l’improcedibilità dell’intera domanda sulla base di un’erronea ricostruzione del petitum e del thema decidendum, dovendo distinguere tra rapporto principale e rapporto accessorio.
  • L’errore nella qualificazione della chiamata del terzo e nell’individuazione dei rapporti processuali può integrare vizio decisivo della sentenza, suscettibile di cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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